Buonasera. Il titolare di un esercizio commerciale, una cartolibreria, intende proseguire l’attività per il gioco a distanza ma la legge che ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco lo consente solo ai titolari della licenza di cui all’art.86 del Tulps. Come bisogna procedere qualora voglia richiedere questa abilitazione? Non è chiaro. Grazie
Ad uso di tutti i lettori, allego la determinazione direttoriale in questione:
20241025-656848RU determinazione.pdf (263,9 KB)
Che dire, occorre che il soggetto si abiliti ai sensi dell’art. 86 TULPS. Per questo basterebbe un SCIA con valore di art. 86 TULPS citando il decreto direttoriale. Il punto è (mi pare di capire), che il decreto non prevede l’abilitazione art. 86 per l’esercizio dell’attività (allargherebbe il campo applicativo della legge) ma prevede che l’esercizio debba essere già abilitato ex art. 86. Un’ipotesi, quindi, potrebbe essere quella di presentare una SCIA ex art. 86 TULPS per esercizio del gioco con carte o giochi non classificati (play station ecc.). Chiaramente, va richiesta anche la tabella dei giochi proibiti