Buongiorno,
Contestualmente alla comunicazione di subingresso in un posteggio del mercato per cessione di ramo d’azienda (nella quale è stata indicata una data antecedente a quella della comunicazione stessa, relativa alla stipula del contratto di cessione riportata sull’atto notarile) il subentrante ha allegato un certificato medico a giustificazione di un’assenza effettuata prima della trasmissione comunicazione di subingresso (l’inoltro del certificato è avvenuto entro i 10 giorni previsti dalla normativa toscana).
Poiché l’art. 90 della LR 62/2018 prevede che l’attività possa essere intrapresa dopo la comunicazione di subingresso, possono essere giustificate le assenze effettuate prima di tale adempimento? si può sospendere quindi un’attività prima di averla avviata e giustificarne la sospensione?
Se si accetta la giustificazione dell’assenza effettuata prima della comunicazione di subingresso si deve procedere con la sanzione prevista dall’art. 116 comma 3 lett. b) relativa alla violazione dell’art. 90 comma 6?
Grazie
Virna Seravalle