Giustificativo assenze mercato

Buongiorno,

Contestualmente alla comunicazione di subingresso in un posteggio del mercato per cessione di ramo d’azienda (nella quale è stata indicata una data antecedente a quella della comunicazione stessa, relativa alla stipula del contratto di cessione riportata sull’atto notarile) il subentrante ha allegato un certificato medico a giustificazione di un’assenza effettuata prima della trasmissione comunicazione di subingresso (l’inoltro del certificato è avvenuto entro i 10 giorni previsti dalla normativa toscana).

Poiché l’art. 90 della LR 62/2018 prevede che l’attività possa essere intrapresa dopo la comunicazione di subingresso, possono essere giustificate le assenze effettuate prima di tale adempimento? si può sospendere quindi un’attività prima di averla avviata e giustificarne la sospensione?

Se si accetta la giustificazione dell’assenza effettuata prima della comunicazione di subingresso si deve procedere con la sanzione prevista dall’art. 116 comma 3 lett. b) relativa alla violazione dell’art. 90 comma 6?

Grazie

Virna Seravalle

Se ho capito bene, il soggetto avrebbe potuto comunicare il subingresso a fronte di un contratto già stipulato. Non lo ha fatto. Tuttavia, ha inviato una giustificazione valida ai sensi di legge perché assente (comunque non ha esercitato in asenza di comunicazione).

A parere mio, il soggetto non ha titolo per occupare il posteggio ed esercitare prima di aver presentato la comunicazione. Fino alla presentazione della comunicazione, benché gli aspetti civilistici siano conclusi, da un punto di vista amministrativo quel posteggio afferisce alla sfera giuridica del cedente (a meno che abbia presentato cessazione ma non lo ha sicuramente fatto).

Il cessionario, in altre parole, fino al momento della comunicazione è uno sconosciuto per la PA (non ha posizioni giuridiche abilitative).

Io scriverei a tale soggetto dicendo che prima della comunicazione di subingresso l’assenza è da imputare al cedente. Solo dopo la comunicazione di subingresso le eventuali altre giustificazioni possono riferissi alla salvaguardia di quella concessione-autorizzazione (salvaguardia in funzione della deroga per assenze massime ingiustificate nell’anno solare).

Io non sanzionerei

Buonasera,

il contratto di cessione del ramo d’azienda è stato stipulato in data 14/09/2023, mentre la comunicazione di subingresso è stata trasmessa il 27/09/2023.

Il certificato medico del subentrante, datato 21 settembre con prognosi di 30 giorni, copre quindi le assenze a decorrere dal giorno 27 settembre (nel nostro caso la prima data utile è il 28 in quanto il mercato si tiene il giovedì).

In precedenza però la ditta cedente aveva trasmesso regolarmente un suo certificato medico che copriva le assenze fino al giorno 28 settembre.

A questo punto le assenze effettuate prima del 27 settembre (14 e 21 settembre), se imputabili al precedente titolare, si possono considerare giustificate da quest’ultimo tramite il suo certificato oppure, poiché gli effetti giuridici del contratto decorrono dal giorno 14/09/2023 non sono comunque giustificabili?

Grazie

Virna Seravalle

Confermo la mia interpretazione. Un conto è l’aspetto civilistico contrattuale afferente al diritto privato e un conto è l’aspetto amministrativo. Solo con la comunicazione di subingresso il nuovo esercente assume una posizione giuridica rilevante per l’esercizio dell’attività con tutti gli aspetti correlati.
Alla luce di quello che aggiungi, il cedente, dalla data del 14/09, non aveva più il possesso di quel ramo di azienda a e non avrebbe potuto esercitare, comunque, quella attività. In teoria, il soggetto cedente, entro 60 gg dovrebbe presentare comunicazione di cessazione indicando la data del 13/09 (dal 14/09 l’azienda è passata al subentrante). Puoi attendere i 60 gg. Se giunge la comunicazione puoi dire al cedente che le giustificazioni sono superflue e irricevibili dato che l’attività era cessata. Se non arriva, puoi dire la stessa cosa dicendo che avrebbe dovuto dichiarare la cessazione dalla data del 13/09 (la mancata comunicazione di cessazione, tuttavia, non è sanzionata dalla LR).
Questo il mio parere. Poi vedi tu. prendere per buone le giustificazioni non sarebbe un delitto