Giustificazioni non ammissibili per un’assunzione a tempo determinato

Nel ribadire il presupposto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 165/2001, che legittima l’assunzione di dipendenti a tempo determinato soltanto “per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, l’ordinanza 17 aprile 2024, n. 10407 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha escluso, come motivi di giustificazione, il pensionamento di personale a tempo indeterminato (espressamente riferibili al fabbisogno ordinario) e anche l’impedimento derivante da un blocco normativo delle assunzioni, in quanto l’assunzione a termine verrebbe così a rappresentare lo strumento per ovviare alla disciplina vincolistica normativamente imposta, frustrando, peraltro, la sottesa ratio di contenimento della spesa pubblica.
Fonte: La giustificazione di un'assunzione a tempo determinato - Gianluca Bertagna
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 21 03 2024) 17042024, n. 10407 TEMPO DETERMINATO.pdf (52,7 KB)