Giustizia Amministrativa - Accesso civico generalizzato alle spese sostenute con risorse pubbliche https://share.google/PIaBtOPbHRhEtlTJY

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CONS. STATO, SEZ. V, N. 3159/2026: ILLEGITTIMO IL DINIEGO AUTOMATICO ALL’ACCESSO CIVICO PER ISTANZE “MASSIVE”

CONTENUTO

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159 interviene su un punto nodale del Diritto Amministrativo: i confini dell’accesso civico generalizzato (cosiddetto FOIA) in relazione alle spese sostenute con risorse pubbliche. La questione centrale affrontata dai giudici riguarda la legittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione di fronte a richieste di accesso particolarmente ampie o “massive”.

Secondo l’orientamento espresso nella pronuncia, l’amministrazione non può opporre un diniego automatico basandosi esclusivamente sulla mole della documentazione richiesta. Al contrario, vige l’obbligo di valutare l’istanza nel merito, operando un attento bilanciamento tra il principio di trasparenza e gli eventuali limiti previsti dalla legge.

Il quadro normativo di riferimento si articola come segue:

  • L’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 costituisce la base del diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per favorire forme diffuse di controllo.
  • L’art. 5-bis d.lgs. 33/2013 disciplina i limiti e le eccezioni volti a tutelare interessi pubblici e privati.
  • In materia di appalti pubblici, il sistema si integra con le previsioni dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, che regola l’accesso agli atti nelle procedure di affidamento.

Il ragionamento del Consiglio di Stato sottolinea che la finalità della norma è consentire ai cittadini di verificare come vengono impiegate le risorse della collettività; pertanto, un’istanza non può essere rigettata in modo stereotipato solo perché “vasta”, ma richiede un’istruttoria che verifichi l’effettiva sussistenza di pregiudizi agli interessi protetti.

CONCLUSIONI

La sentenza n. 3159/2026 riafferma che la trasparenza è la regola e il segreto l’eccezione. La PA deve motivare analiticamente le ragioni di un eventuale rifiuto, evitando automatismi burocratici che impediscano il controllo sociale sull’uso del denaro pubblico.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessaria una revisione delle prassi operative. Non è più possibile rigettare istanze FOIA solo per la loro ampiezza documentale. Il diniego deve essere sempre motivato con riferimento ai limiti puntuali dell’art. 5-bis. Un diniego generico o automatico potrebbe esporre l’amministrazione a soccombenza in giudizio e il funzionario a profili di responsabilità per la mancata attuazione dei principi di trasparenza.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto Amministrativo, con particolare focus su Trasparenza, Anticorruzione e Accesso. È fondamentale memorizzare il coordinamento tra il d.lgs. 33/2013 e le nuove norme del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), nonché l’evoluzione giurisprudenziale sul concetto di “istanza massiva”.

PAROLE CHIAVE

Accesso civico generalizzato, Trasparenza, Risorse pubbliche, d.lgs. 33/2013, d.lgs. 36/2023, Consiglio di Stato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159: Pronuncia che vieta il diniego automatico alle istanze di accesso civico massive.
  2. Art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013: Norma istitutiva dell’accesso civico generalizzato (FOIA).
  3. Art. 5-bis d.lgs. 33/2013: Previsione dei limiti e delle esclusioni all’accesso civico.
  4. Art. 35 d.lgs. 36/2023: Disciplina l’accesso agli atti nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

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