Giustizia Amministrativa - Certificazione di idoneità pirotecnica e distinzione dalla licenza di polizia ex art. 101 r.d. n. 635/1940 https://share.google/6UuiJIASnPoFC9Tqr
Consiglio di Stato su art. 101 R.D. n. 635/1940: distinzione tra idoneità tecnica e licenza di polizia per attività pirotecniche
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato ha recentemente delineato i confini tra i diversi titoli abilitativi necessari per l’esercizio delle attività legate ai fuochi artificiali. Il punto centrale della questione riguarda il rapporto tra la certificazione di idoneità tecnica e la licenza di polizia.
Secondo l’orientamento espresso, la certificazione prevista dall’art. 101 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) deve essere considerata un titolo autonomo e distinto rispetto alla licenza di polizia necessaria per fabbricare o accendere fuochi artificiali.
Il ragionamento giuridico poggia sulla differente funzione dei due atti:
- La certificazione di idoneità tecnica: ha una funzione strettamente ricognitiva della capacità tecnico-pratica dell’operatore. Essa attesta che il soggetto possiede le competenze professionali necessarie per maneggiare materiale esplodente in sicurezza.
- La licenza di polizia: costituisce l’effettivo atto abilitativo all’attività, che permette l’esercizio concreto della fabbricazione o dell’accensione.
Oltre al citato R.D. 635/1940, la materia trova riscontro anche in relazione al quadro normativo delineato dall’art. 4 D.Lgs. 81/2015, confermando la necessità di una distinzione netta tra il possesso di una qualifica professionale (idoneità) e l’autorizzazione amministrativa all’esercizio di una specifica funzione o attività economica.
CONCLUSIONI
In sintesi, la giurisprudenza amministrativa ribadisce che il possesso della certificazione tecnica ex art. 101 R.D. 635/1940 è un presupposto di capacità soggettiva, ma non sostituisce né assorbe la licenza di polizia. I due titoli operano su piani diversi: l’uno certifica il “saper fare”, l’altro autorizza il “fare”.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria dei procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni per spettacoli pirotecnici o fabbricazione, è necessario verificare separatamente sia il possesso dell’idoneità tecnica in capo all’operatore (requisito soggettivo professionale), sia la sussistenza della licenza di polizia (titolo abilitativo specifico). L’omessa verifica di uno dei due titoli potrebbe configurare profili di illegittimità dell’atto autorizzativo con conseguenti responsabilità amministrative.
- Per il Concorsista: il tema afferisce alla materia del Diritto Amministrativo (distinzione tra accertamenti tecnici e provvedimenti autorizzatori) e alla legislazione di Pubblica Sicurezza. È un esempio tipico di come un’attività complessa richieda una pluralità di atti presupposti, dove l’idoneità tecnica si configura come un atto di certazione necessario per il rilascio del provvedimento finale.
PAROLE CHIAVE
Idoneità pirotecnica, art. 101 R.D. 635/1940, Licenza di polizia, Fuochi artificiali, Consiglio di Stato, Capacità tecnico-pratica, D.Lgs. 81/2015.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635, art. 101: Disciplina la certificazione di idoneità tecnica per gli operatori del settore pirotecnico.
- D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, art. 4: Quadro normativo richiamato in ordine alla disciplina delle mansioni e delle qualifiche.
- Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato): Fonte giurisprudenziale che chiarisce l’autonomia tra certificazione tecnica e titolo abilitativo (licenza).

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