Giustizia Amministrativa - Croce Rossa Italiana: accesso civico agli atti della selezione del direttore dell'Avvocatura https://share.google/bJb75dV9KfnRBChzb

Giustizia Amministrativa - Croce Rossa Italiana: accesso civico agli atti della selezione del direttore dell’Avvocatura Giustizia Amministrativa - Croce Rossa Italiana: accesso civico agli atti della selezione del direttore dell'Avvocatura

Cons. Stato n. 5302/2026: Accesso civico generalizzato applicabile alla Croce Rossa Italiana per la selezione del Direttore dell’Avvocatura

CONTENUTO

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5302 del 2 luglio 2026, ha confermato un importante principio in materia di trasparenza amministrativa, estendendo i confini dell’accesso civico generalizzato. Il caso riguarda la richiesta di ostensione degli atti relativi alla procedura di selezione del direttore dell’Avvocatura della Croce Rossa Italiana (CRI).

Il Collegio ha stabilito che l’istituto dell’accesso civico generalizzato trova applicazione anche nei confronti della CRI in virtù della natura dell’attività espletata. Il ragionamento giuridico poggia sui seguenti pilastri:

  • L’attività oggetto di istanza è qualificabile come attività di pubblico interesse.
  • La figura professionale coinvolta (direttore dell’Avvocatura) riveste un ruolo apicale, la cui selezione incide direttamente sulla qualità del servizio erogato dall’ente.

La decisione si fonda sul quadro normativo delineato dal d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento agli artt. 2-bis, 5 e 5-bis, i quali regolano l’ambito soggettivo di applicazione e i limiti dell’accesso. La pronuncia richiama inoltre la delibera ANAC n. 751/2021, consolidando l’orientamento secondo cui la trasparenza deve prevalere laddove l’ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, persegua finalità pubbliche e gestisca risorse o funzioni rilevanti per la collettività.

CONCLUSIONI

La sentenza afferma che la Croce Rossa Italiana non può sottrarsi agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse equiparati quando si tratta di selezioni per ruoli di vertice. L’effetto pratico è l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti della selezione per garantire il controllo diffuso dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale monitorare correttamente le istanze di accesso civico “FOIA”, evitando dinieghi immotivati basati solo sulla natura privatistica formale dell’ente. La mancata ottemperanza ai principi del d.lgs. 33/2013 può esporre l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali e a potenziali rilievi da parte dell’ANAC o responsabilità dirigenziali.
  • Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo (Trasparenza e Anticorruzione). È necessario studiare l’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 (art. 2-bis) e distinguere tra accesso documentale (L. 241/1990) e accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2), focalizzandosi sul concetto di “attività di pubblico interesse” come criterio per l’estensione degli obblighi di trasparenza.

PAROLE CHIAVE

Accesso civico generalizzato, Croce Rossa Italiana, Trasparenza, d.lgs. 33/2013, Consiglio di Stato, Attività di pubblico interesse, ANAC.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, n. 5302 del 2 luglio 2026: Riconosce l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato alla CRI per la selezione di figure apicali.
  2. D.lgs. n. 33/2013 (Artt. 2-bis, 5, 5-bis): Normativa di riferimento per il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA.
  3. Delibera ANAC n. 751/2021: Atto regolatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione richiamato per definire i criteri di trasparenza applicabili.

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