Giustizia Amministrativa - E’ illegittimo l’ordine di bonifica e di messa in sicurezza di aree inquinate emesso nei confronti del proprietario dell’area non responsabile. Giustizia Amministrativa - E' illegittimo l'ordine di bonifica e di messa in sicurezza di aree inquinate emesso nei confronti del proprietario dell'area non responsabile.
Giustizia Amministrativa: l’ordine di bonifica è illegittimo se rivolto al proprietario non responsabile dell’inquinamento
CONTENUTO
Secondo l’orientamento consolidato della Giustizia Amministrativa, confermato dall’analisi della normativa vigente, è da considerarsi illegittimo il provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione impone obblighi di bonifica e messa in sicurezza di aree inquinate al proprietario del sito che non sia il materiale responsabile dell’inquinamento.
Il principio cardine che regola la materia ambientale stabilisce che tali oneri devono gravare prioritariamente sul responsabile dell’inquinamento (principio del “chi inquina paga”). Al proprietario “non responsabile” possono essere imposti esclusivamente:
- L’attuazione di misure di prevenzione;
- Il rimborso delle spese sostenute dall’autorità competente che sia intervenuta d’ufficio, ma esclusivamente nei limiti del valore del sito (valore di mercato del terreno).
Tale ripartizione di responsabilità è dettagliatamente disciplinata dal d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli artt. 242, 244, 250 e 253. La giurisprudenza sottolinea quindi che la proprietà del bene, in assenza di una condotta causale che abbia generato la contaminazione, non è un titolo sufficiente per l’imposizione di obblighi di fare consistenti nella bonifica del sito.
CONCLUSIONI
In sintesi, il proprietario di un terreno inquinato, se non ha causato direttamente la contaminazione, non può essere destinatario di ordinanze di bonifica. La sua responsabilità resta limitata alle misure urgenti di prevenzione e a una responsabilità di tipo patrimoniale sussidiaria, legata al valore dell’area stessa e non all’intero costo degli interventi.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: In fase di redazione delle ordinanze ambientali, l’ufficio deve condurre un’istruttoria accurata per individuare il responsabile della contaminazione. Emettere un ordine di bonifica contro il proprietario solo in quanto tale, senza averne accertato la responsabilità causale, espone l’amministrazione al rischio di ricorsi vittoriosi innanzi al TAR e a possibili profili di responsabilità erariale per le spese di lite.
- Per il Concorsista: Il tema è centrale nelle prove di Diritto Amministrativo e Diritto dell’Ambiente. Occorre padroneggiare la distinzione tra “misure di prevenzione” (a carico del proprietario) e “misure di bonifica” (a carico del responsabile) contenuta nel d.lgs. 152/2006 e il concetto di onere reale sul bene.
PAROLE CHIAVE
Bonifica ambientale, Proprietario non responsabile, D.lgs. 152/2006, Messa in sicurezza, Misure di prevenzione, Chi inquina paga, Responsabilità amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 152/2006, art. 242: Disciplina le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati.
- D.lgs. 152/2006, art. 244: Regola l’adozione delle ordinanze regionali o provinciali di bonifica a carico del responsabile.
- D.lgs. 152/2006, art. 250: Prevede l’intervento d’ufficio del Comune o della Regione qualora il responsabile non provveda o non sia individuabile.
- D.lgs. 152/2006, art. 253: Stabilisce l’onere reale e il privilegio speciale immobiliare per il recupero delle spese sostenute dall’amministrazione, limitatamente al valore del sito.
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