Giustizia Amministrativa - Il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base https://share.google/w6iPCKtNdUXkwUQ0O

Giustizia Amministrativa - Il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base Giustizia Amministrativa - Il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base

Adunanza Plenaria n. 5/2024: l’onere delle competenze digitali di base nell’accesso agli atti telematici

CONTENUTO

Il panorama della giustizia amministrativa si arricchisce di un principio fondamentale riguardante il rapporto tra trasparenza digitale e oneri del cittadino. Con l’Adunanza Plenaria, ord. 12 aprile 2024, n. 5, è stato chiarito che un concorrente o un interessato non può legittimamente lamentare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se tale difficoltà è superabile attraverso l’impiego di competenze digitali di base.

Il caso riguarda specificamente la disciplina dell’accesso al fascicolo informatico da parte di un soggetto terzo che intenda proporre un intervento nel giudizio. Secondo i giudici, il diritto di accesso, pur garantito dagli artt. 22 ss. l. 241/1990 e dalle norme del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), deve essere coordinato con il dovere di auto-responsabilità del partecipante alla procedura.

Le norme di riferimento che regolano la consultazione dei documenti e la partecipazione telematica includono gli artt. 28, 50, 51, 97, 102, 109 c.p.a. e l’art. 13 d.P.R. 184/2006. L’orientamento consolidato ribadisce che, se l’amministrazione ha reso disponibili i documenti secondo gli standard tecnici previsti, il soggetto privato ha l’onere di possedere le capacità tecniche minime per reperire e visualizzare tali dati. La “non visibilità” non costituisce dunque un vizio dell’azione amministrativa o una preclusione al diritto di difesa se imputabile a carenze digitali del richiedente.

CONCLUSIONI

La pronuncia stabilisce un limite oggettivo al dovere di assistenza della Pubblica Amministrazione: la digitalizzazione dei processi e delle gare d’appalto presuppone un livello minimo di alfabetizzazione informatica in capo agli operatori e ai cittadini. L’accessibilità non deve essere confusa con una semplificazione estrema che esoneri l’utente dall’utilizzo diligente degli strumenti telematici.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale assicurarsi che la pubblicazione dei documenti avvenga secondo i formati standard previsti dalla normativa vigente (evitando formati proprietari rari). Una volta garantita la pubblicazione tecnica corretta ai sensi del d.P.R. 184/2006, l’ufficio non è responsabile per l’incapacità tecnica dell’utente di navigare il portale, riducendo il rischio di ricorsi per difetto di trasparenza o violazione della l. 241/1990.
  • Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo, specificamente nell’ambito della Trasparenza e Accesso ai documenti e dell’Amministrazione Digitale. È un collegamento importante con il principio di auto-responsabilità e con l’istituto dell’intervento nel processo amministrativo (artt. 28, 50 c.p.a.).

PAROLE CHIAVE

Accesso ai documenti, fascicolo informatico, Adunanza Plenaria, competenze digitali, trasparenza amministrativa, c.p.a., l. 241/1990.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Adunanza Plenaria, ordinanza 12 aprile 2024, n. 5: disciplina l’accesso al fascicolo informatico del terzo in vista dell’intervento.
  2. L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 ss.: norme generali sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  3. Artt. 28, 50, 51, 97, 102, 109 c.p.a.: disposizioni del Codice del Processo Amministrativo relative a intervento, fascicolo e termini processuali.
  4. Art. 13 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

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