Giustizia Amministrativa - In tema di affidamento dell’operatore economico nelle procedure di gara Giustizia Amministrativa - In tema di affidamento dell’operatore economico nelle procedure di gara
TAR Napoli n. 202601358 e Cons. St. n. 916/2026: La tutela dell’affidamento e le regole di qualificazione negli appalti misti
CONTENUTO
Il panorama della Giustizia Amministrativa si arricchisce di importanti precisazioni riguardanti il rapporto tra Pubblica Amministrazione e operatori economici nelle procedure di gara. Un punto cardine è rappresentato dalla sussistenza di un affidamento legittimo del concorrente circa il corretto esercizio del potere amministrativo e la conformità dell’agire pubblico al principio di buona fede. Secondo la sent. TAR Napoli, n. 202601358, tale affidamento sorge già nelle fasi precedenti all’aggiudicazione, trovando fondamento nell’art. 27 Cost. e nell’effetto diretto della giurisprudenza dell’Unione Europea.
Parallelamente, il regime degli appalti misti impone un rigore assoluto in termini di qualificazione. L’art. 14, comma 18, d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che il concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione per ogni singola prestazione prevista dal bando (lavori, servizi o forniture). Tale obbligo sussiste indipendentemente dal peso economico della prestazione principale rispetto a quelle secondarie.
Sul fronte delle esclusioni, il Cons. St., Sez. V, 916/2026 ha chiarito i confini della discrezionalità tecnica e del grave illecito professionale. L’esclusione è ritenuta legittima qualora il Responsabile Unico del Progetto (RUP) recepisca integralmente le risultanze istruttorie del seggio di gara. In questo contesto, le misure di self-cleaning (misure di autotutela adottate dall’impresa) possono essere ammesse solo se implementate spontaneamente e non in “tempi sospetti”, ovvero non come mera reazione tardiva per evitare l’esclusione.
CONCLUSIONI
La giurisprudenza consolida un equilibrio tra la protezione della posizione soggettiva del privato (buona fede e affidamento) e il rigore procedurale. Negli appalti misti non è ammessa una qualificazione parziale, mentre il potere di esclusione del RUP per motivi professionali deve basarsi su istruttorie solide, limitando l’efficacia riparatoria del self-cleaning ai soli casi di reale e tempestiva ravvedimento dell’operatore.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale che il RUP e i membri dei seggi di gara conducano istruttorie analitiche e complete, specialmente negli appalti misti, verificando la qualificazione per ogni tipologia di prestazione. È necessaria cautela nella valutazione del self-cleaning, verificando la tempistica dell’adozione delle misure per evitare contestazioni in sede di ricorso o profili di responsabilità amministrativa.
- Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nella materia del Diritto Amministrativo (procedimento e contrattualistica pubblica). È essenziale collegare il principio di buona fede dell’art. 27 Cost. con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), focalizzandosi sulle clausole di esclusione e sulla disciplina degli appalti misti.
PAROLE CHIAVE
Affidamento legittimo, Buona fede, Appalti misti, d.lgs. 36/2023, Grave illecito professionale, Self-cleaning, RUP, Qualificazione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 27 Cost.: Fondamento costituzionale richiamato per la tutela dell’affidamento e del legittimo esercizio del potere.
- Art. 14, comma 18, d.lgs. 36/2023: Disciplina dei requisiti di qualificazione necessari per tutte le prestazioni negli appalti misti.
- Sent. TAR Napoli, n. 202601358: Pronuncia che sancisce la sussistenza dell’affidamento dell’operatore economico anche prima dell’aggiudicazione.
- Cons. St., Sez. V, 916/2026: Sentenza riguardante la legittimità dell’esclusione per illecito professionale e i limiti temporali per le misure di self-cleaning.
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