Giustizia Amministrativa - Infondata la domanda di ottemperanza alla sentenza che abbia ordinato l’ostensione di atti non materialmente detenuti dall’amministrazione. Giustizia Amministrativa - Infondata la domanda di ottemperanza alla sentenza che abbia ordinato l'ostensione di atti non materialmente detenuti dall'amministrazione.
CGARS: Infondata l’ottemperanza per l’ostensione di atti non detenuti materialmente dalla PA
CONTENUTO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha ribadito un principio fondamentale in materia di accesso documentale: è da considerarsi infondata la domanda di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza che ordini l’ostensione di atti qualora l’amministrazione non ne abbia la detenzione materiale.
Il ragionamento giuridico poggia sul limite generale del principio ad impossibilia nemo tenetur. Secondo l’orientamento espresso, il Giudice Amministrativo non può imporre alla Pubblica Amministrazione un adempimento che risulti oggettivamente impossibile da eseguire. Nel quadro del rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo), l’ordine di esibizione presuppone necessariamente che il soggetto pubblico sia in possesso dei documenti richiesti.
Pertanto, se l’amministrazione dimostra di non detenere i documenti (perché mai formati, smarriti o distrutti), il giudizio di ottemperanza non può trovare accoglimento, poiché mancherebbe il presupposto fattuale per l’esecuzione del comando giudiziale.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che il diritto di accesso, pur essendo uno strumento essenziale di trasparenza, incontra un limite insuperabile nella realtà materiale dei fatti. L’ottemperanza non può trasformarsi in uno strumento punitivo per l’impossibilità sopravvenuta o l’inesistenza degli atti, fermo restando l’eventuale accertamento di responsabilità diverse per la mancata conservazione dei documenti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale assicurare una corretta gestione documentale e archiviazione dei fascicoli. In sede di giudizio, la PA deve essere in grado di provare rigorosamente l’oggettiva indisponibilità dell’atto. La perdita colpevole di documenti potrebbe comunque generare profili di responsabilità disciplinare o, in caso di danni erariali derivanti da soccombenza o risarcimenti, l’intervento della Corte dei Conti.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al Rito Accesso (art. 116 c.p.a.) e al Giudizio di Ottemperanza. È utile collegare questo principio al concetto di efficacia del provvedimento giurisdizionale e ai limiti della giurisdizione di merito.
PAROLE CHIAVE
Accesso documentale, Ottemperanza, CGARS, art. 116 c.p.a., Ad impossibilia nemo tenetur, Trasparenza amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 116 c.p.a.: Disciplina il rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- Principio “Ad impossibilia nemo tenetur”: Regola generale che esclude l’esigibilità di prestazioni oggettivamente impossibili.
- CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana): Organo giurisdizionale autore della massima sull’infondatezza dell’ottemperanza in assenza di detenzione materiale degli atti.
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