Giustizia Amministrativa - Sulla rettifica dell'ordinanza di demolizione nell'atto di accertamento di inottemperanza https://share.google/z9wrSbJxWjg8QuteE

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2025: esclusa la retroattività della sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione

CONTENUTO

Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2025, la giustizia amministrativa ha fornito importanti chiarimenti circa l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. La pronuncia si sofferma sulla natura dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e sulla validità temporale della sanzione pecuniaria introdotta dal legislatore.

Il ragionamento giuridico espresso dalla Quarta Sezione si fonda sui seguenti punti cardine:

  • Natura dell’illecito: L’inottemperanza all’ordine di demolizione è qualificata come un illecito istantaneo con effetti permanenti. La violazione si perfeziona nel momento stesso in cui spira il termine assegnato dall’Amministrazione senza che il privato abbia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
  • Effetto acquisitivo: L’acquisizione gratuita del manufatto abusivo e dell’area di sedime al patrimonio del Comune opera ex lege. Tale trasferimento di proprietà avviene automaticamente al verificarsi dell’inottemperanza.
  • Valenza dell’atto di accertamento: L’atto con cui l’Amministrazione accerta formalmente la mancata demolizione non ha natura costitutiva del trasferimento di proprietà, bensì meramente certificativa. Esso serve a dare atto di un effetto giuridico (l’acquisizione) già occorso nel passato.

In virtù di tali premesse, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione retroattiva della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Se l’inottemperanza si è consumata prima dell’entrata in vigore di tale disposizione sanzionatoria, la sanzione non può essere inflitta, poiché l’illecito si è già “cristallizzato” sotto il precedente regime normativo.

CONCLUSIONI

La sentenza stabilisce che la sanzione pecuniaria per mancata demolizione non può colpire condotte di inottemperanza maturate prima dell’introduzione della norma stessa. L’effetto sanzionatorio è legato al momento della scadenza del termine per demolire e non al momento, potenzialmente successivo, in cui il Comune adotta l’atto di accertamento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria finalizzata all’irrogazione delle sanzioni edilizie, il personale dell’Ufficio Tecnico o della Polizia Locale deve verificare con precisione il tempus commissi delicti. È necessario accertare quando sia scaduto il termine dell’ordinanza di demolizione: se tale data è antecedente all’introduzione dell’ art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria non va applicata per evitare profili di illegittimità dell’atto e potenziale responsabilità erariale in caso di soccombenza dell’ente.
  • Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia del Diritto Urbanistico e dell’Edilizia. Occorre padroneggiare la distinzione tra atti costitutivi e atti meramente certificativi, oltre che il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative. Il collegamento tipico è con il regime delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie nel d.P.R. 380/2001.

PAROLE CHIAVE

Inottemperanza, Ordinanza di demolizione, Sanzione pecuniaria, d.P.R. 380/2001, Acquisizione ex lege, Illecito istantaneo, Atto certificativo.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2025: Sentenza che nega la retroattività della sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione.
  2. Art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001: Disposizione che introduce la sanzione pecuniaria amministrativa in caso di mancata esecuzione della demolizione.
  3. Art. 31, d.P.R. 380/2001: Disciplina generale sugli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, totale difformità o variazioni essenziali.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli