Giustizia Amministrativa - Sulla sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato Giustizia Amministrativa - Sulla sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato
TAR Campania n. 1124/2026: legittima la sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato senza esclusione automatica
CONTENUTO
La sentenza della Giustizia Amministrativa (Sezione Giurisdizionale della Campania), Sez. II, del 15 giugno 2026, n. 1124 (comunemente nota come TAR Campania 1124/2026), affronta un tema cruciale nell’ambito degli appalti integrati (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori): la possibilità di sostituire il progettista indicato dall’operatore economico.
Il Tribunale ha stabilito che il progettista indicato non assume la qualità di concorrente (offerente) nel procedimento di gara. Di conseguenza, la sua sostituzione è ritenuta ammissibile prima dell’aggiudicazione definitiva, a patto che siano rispettate tre condizioni fondamentali:
- Non deve verificarsi una modifica sostanziale dell’offerta (sia tecnica che economica);
- L’operazione non deve alterare la valutazione comparativa tra i partecipanti;
- Il nuovo professionista deve essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli del soggetto sostituito.
Il ragionamento giuridico si fonda sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La norma viene interpretata alla luce del “principio del risultato”, che orienta l’azione amministrativa verso l’efficienza e il raggiungimento dell’obiettivo contrattuale. Secondo il TAR Campania, la carenza di requisiti del progettista non determina l’esclusione automatica del concorrente: è preferibile favorire l’estromissione e la sostituzione con un altro soggetto qualificato, tutelando così la partecipazione, a meno che il progettista non si sia associato formalmente all’impresa per presentare l’offerta.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che la rigidità della composizione soggettiva nell’appalto integrato cede il passo a una visione più dinamica e orientata al risultato. La sostituzione del progettista “meramente indicato” è uno strumento legittimo per rimediare a carenze documentali o di requisiti senza sacrificare l’intera offerta dell’impresa.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: In fase di soccorso istruttorio o verifica dei requisiti, il RUP e la commissione devono valutare la possibilità di sostituzione del progettista indicato prima di procedere con esclusioni drastiche. L’adozione di tale orientamento riduce il rischio di ricorsi per eccessiva rigidità formale, in linea con il D.Lgs. 36/2023. È necessario accertarsi rigorosamente dell’equivalenza dei requisiti del nuovo professionista per evitare censure sulla par condicio.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nella materia del Diritto Amministrativo e dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare questo principio alla struttura dell’appalto integrato e al superamento del formalismo mediante il “principio del risultato” introdotto dal D.Lgs. 36/2023. Si ricordi la distinzione tra “progettista indicato” (sostituibile) e “progettista associato” (parte del concorrente).
PAROLE CHIAVE
Appalto integrato, Progettista indicato, Sostituzione progettista, D.Lgs. 36/2023, Principio del risultato, TAR Campania, Requisiti di partecipazione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Campania, Sez. II, 15 giugno 2026, n. 1124: Sentenza che definisce la non qualità di concorrente del progettista indicato e ne ammette la sostituzione.
- D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici): Quadro normativo di riferimento che introduce il “principio del risultato” come criterio interpretativo e operativo per le procedure di affidamento.
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