Giustizia Amministrativa - Sulle modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese https://share.google/k6THeqLjLAiunZFMR
Cons. Stato, Ad. plen. n. 2/2022: ammessa la modifica soggettiva in diminuzione dei RTI per perdita dei requisiti di partecipazione
CONTENUTO
Il tema delle modifiche soggettive nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) rappresenta uno dei profili più delicati nella disciplina dei contratti pubblici. In linea generale, il raggruppamento è considerato immodificabile per garantire la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti. Tuttavia, la giurisprudenza ha evoluto tale rigore interpretativo.
Secondo quanto stabilito dal Cons. Stato, Ad. plen. 25 gennaio 2022, n. 2, la base normativa di riferimento è l’art. 48 d.lgs. 50/2016. L’Adunanza plenaria ha chiarito che è ammessa la modifica in diminuzione del RTI nel caso in cui un’impresa componente perda i requisiti di partecipazione. Tale possibilità è riconosciuta:
- anche durante la fase di gara;
- a condizione che non si introducano soggetti esterni alla compagine originaria;
- purché l’operazione non sia volta a eludere la mancanza dei requisiti minimi richiesti dal bando.
Il ragionamento espresso nella sentenza n. 2/2022 consolida l’orientamento per cui il raggruppamento può “restringersi” (recesso di un componente) per rimediare alla perdita dei requisiti, salvaguardando la partecipazione delle restanti imprese, a patto che queste ultime siano autonomamente in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione della prestazione.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è il superamento del divieto assoluto di modifica soggettiva. La stazione appaltante non deve procedere all’esclusione automatica del RTI qualora uno dei suoi membri perda i requisiti, ma deve valutare la possibilità di una modifica interna in diminuzione, garantendo la continuità della procedura senza alterare la platea dei concorrenti con soggetti estranei.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’attività di soccorso istruttorio o nella fase di verifica dei requisiti, il RUP e i membri della commissione devono evitare esclusioni basate sul solo mutamento soggettivo se questo avviene in riduzione. Una condotta difforme, che ignori i principi di Ad. plen. n. 2/2022, potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi con conseguente rischio di responsabilità erariale per i ritardi o i danni derivanti dall’annullamento della gara.
- Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto Amministrativo, specificamente nella sezione dedicata ai Contratti Pubblici. È fondamentale collegare questo istituto ai principi di concorrenza, par condicio e al divieto di modificazione dell’offerta, distinguendo tra modifiche “aggiuntive” (vietate) e “riduttive” (ammesse alle condizioni citate).
PAROLE CHIAVE
RTI, Modifiche soggettive, Adunanza Plenaria, d.lgs. 50/2016, Contratti pubblici, Perdita requisiti.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 48 d.lgs. 50/2016: disciplina i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici, sancendo le regole sulla loro costituzione e modificabilità.
- Cons. Stato, Ad. plen. 25 gennaio 2022, n. 2: sentenza cardine che ammette la modifica soggettiva in diminuzione dei RTI anche nella fase di gara in caso di perdita dei requisiti di un componente.

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