Giustizia Amministrativa - Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore https://share.google/I6eYf2hadhx1FSiVT

Giustizia Amministrativa - Sull’illegittimità del diniego dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore Giustizia Amministrativa - Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore

TAR Veneto: Illegittimo il diniego di iscrizione al RUNTS basato su mere formalità

CONTENUTO

Il TAR Veneto ha recentemente chiarito i confini del potere della Pubblica Amministrazione in merito all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attraverso una sentenza che ha portato all’annullamento del provvedimento di diniego adottato dalla Regione del Veneto, i giudici hanno stabilito che il rigetto della domanda di iscrizione è legittimo solo se fondato su motivi specifici e non su mere formalità.

Il ragionamento giuridico poggia sul riconoscimento dell’effetto costitutivo dell’iscrizione al RUNTS. Tale iscrizione non deve essere intesa come un atto burocratico formale, ma come un requisito essenziale per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Essa costituisce un meccanismo di garanzia e controllo, fondato sulla trasparenza richiesta dal Codice del Terzo Settore (art. 4 e 101 CTS), necessario per permettere la collaborazione tra enti e amministrazione.

Sotto il profilo procedurale, la sentenza richiama l’art. 60 del codice di procedura amministrativa e il d.P.R. 380/2001 per quanto concerne l’adempimento formale. Un punto centrale della decisione riguarda l’accesso ai bandi pubblici: i giudici hanno ribadito che non è sufficiente possedere una “sostanza solidaristica” per contrattare con la PA, essendo indispensabile l’iscrizione formale al registro. Nonostante l’annullamento del provvedimento di diniego, la domanda di risarcimento danni è stata respinta.

CONCLUSIONI

La pronuncia stabilisce un limite chiaro alla discrezionalità tecnica degli uffici regionali: l’amministrazione non può sbarrare l’accesso al Terzo Settore per vizi puramente formali. L’iscrizione è l’atto che “costituisce” l’ETS agli occhi della legge e, pur essendo un filtro di legalità e trasparenza, deve rispondere a criteri di sostanza e proporzionalità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: l’istruttoria relativa alle istanze RUNTS deve essere improntata al superamento del formalismo paralizzante. Un diniego non adeguatamente motivato su profili specifici e sostanziali rischia l’annullamento giurisdizionale. È fondamentale assicurare che il controllo di trasparenza ex art. 4 CTS sia effettivo ma non pretestuoso.
  • Per il Concorsista: il tema è rilevante sia per il Diritto Amministrativo (efficacia degli atti, provvedimenti con effetto costitutivo, motivazione dell’atto) sia per la legislazione speciale sul Terzo Settore. Si raccomanda di approfondire il raccordo tra il Codice del Terzo Settore e le procedure di evidenza pubblica.

PAROLE CHIAVE

RUNTS, Terzo Settore, TAR Veneto, Iscrizione Costitutiva, Trasparenza, Diniego Iscrizione, Bandi Pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 4 CTS: Individua gli enti che rientrano nel perimetro del Terzo Settore e i relativi obblighi.
  2. Art. 101 CTS: Norma transitoria e di coordinamento per l’iscrizione degli enti nel nuovo registro.
  3. Art. 60 codice di procedura amministrativa: Riferimento procedurale per la definizione del giudizio.
  4. D.P.R. 380/2001: Citato in relazione agli adempimenti formali necessari per la regolarità della posizione dell’ente.

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