Giustizia Amministrativa - Valore legale degli atti della Regione e degli enti locali con la pubblicazione sui siti istituzionali - Valore legale degli atti della Regione e degli enti locali con la pubblicazione sui siti istituzionali

C.g.a., sez. cons. riun., 25 febbraio 2022, n. 115 - Pres. Carlotti, Est. Callea

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Nella Regione Siciliana, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, tutti gli atti della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali o istituzionali, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza sono pubblici ed assumono valore legale con l’inserimento nei siti telematici degli enti e dalla data di detto inserimento decorre il termine per la loro impugnativa con il ricorso straordinario al presidente della Regione; la disciplina generale si applica anche ai piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione; la previsione, ove contenuta nello stesso provvedimento, anche della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, prescrive una forma ulteriore di pubblicità notizia e non incide sull’avvenuto acquisto dell’efficacia legale dell’atto e sulla sua conseguente impugnabilità

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