Giustizia Amministrativa - VIA per impianti fotovoltaici oltre 10 MW: esclusione del preavviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e legittima motivazione per relationem al parere tecnico Giustizia Amministrativa - VIA per impianti fotovoltaici oltre 10 MW: esclusione del preavviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e legittima motivazione per relationem al parere tecnico
TAR Sicilia n. 1790/2026: esclusione preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 per VIA su impianti fotovoltaici oltre 10 MW
CONTENUTO
La sentenza del TAR per la Sicilia, Catania, sez. I, del 22 giugno 2026, n. 1790 (Pres. Savasta, Est. Commandatore) interviene sulla disciplina delle garanzie partecipative nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il fulcro della decisione riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui procedure rientrano negli allegati II e II-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Secondo il tribunale amministrativo, in tali procedimenti non è applicabile l’istituto del preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Tale esclusione trova un fondamento normativo preciso nell’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio chiarisce che la deroga alla disciplina generale sulla partecipazione opera anche laddove la competenza in materia di VIA sia attribuita, in via transitoria, alla regione.
Un altro profilo di rilievo riguarda il difetto di motivazione. La sentenza stabilisce che il provvedimento conclusivo di VIA deve ritenersi adeguatamente motivato anche attraverso la cosiddetta motivazione per relationem. È dunque legittimo il provvedimento che rinvia al parere tecnico-istruttorio espresso dall’organo tecnico competente, a condizione che dal documento richiamato emergano con chiarezza le ragioni (anche di natura tecnica) che sorreggono il giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.
CONCLUSIONI
La pronuncia ribadisce la prevalenza della normativa speciale contenuta nel Codice dell’Ambiente rispetto alle garanzie partecipative generali della l. n. 241/1990. Viene inoltre confermata la validità formale degli atti amministrativi che motivano “per rinvio” agli esiti delle istruttorie tecniche, semplificando l’iter procedurale per gli impianti di energia rinnovabile di grandi dimensioni.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nella gestione di procedimenti VIA per impianti fotovoltaici eccedenti i 10 MW, l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis non costituisce un vizio di legittimità dell’atto. È tuttavia essenziale garantire che il parere tecnico richiamato nella determinazione finale sia esaustivo e consultabile, per assicurare la solidità della motivazione per relationem.
- Per il Concorsista: il caso rappresenta un esempio perfetto di rapporto tra norma generale (l. n. 241/1990) e norma speciale (d.lgs. n. 152/2006). In sede d’esame, il tema rileva per la disciplina della partecipazione al procedimento, per i limiti all’obbligo di preavviso di diniego e per le modalità di assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.
PAROLE CHIAVE
VIA, impianti fotovoltaici, preavviso di diniego, art. 10-bis l. 241/1990, motivazione per relationem, d.lgs. 152/2006, energia rinnovabile.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 1790/2026: Sentenza che esclude l’obbligo di preavviso di rigetto nei procedimenti VIA per impianti fotovoltaici oltre i 10 MW.
- Art. 6, comma 10-bis, d.lgs. n. 152/2006: Disposizione che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 in specifiche procedure ambientali.
- Art. 10-bis, l. n. 241/1990: Disciplina generale sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
- Allegati II e II-bis, d.lgs. n. 152/2006: Elenco delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale.
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