non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 13 aprile 2000, n. 2223; Sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4933; Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4555, e Sez. VI, 27 novembre 2001, n. 5975; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 agosto 2022, n. 11112).
Gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili autonomamente se non quando producano una immediata lesività da accertarsi con riferimento al concreto ed attuale pregiudizio che l’atto arreca all’interesse sostanziale dedotto in giudizio e non già con riguardo alla possibile futura incidenza dell’atto sulla sfera giuridica del ricorrente (T.A.R. Marche, Sez. II, 23 dicembre 2023, n. 893; cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 settembre 2023, n. 13587).