Gli incentivi per funzioni tecniche nel caso degli appalti “delegati” (da stazione appaltante senza qualificazione a stazione appaltante qualificata) – Le Autonomie Gli incentivi per funzioni tecniche nel caso degli appalti “delegati” (da stazione appaltante senza qualificazione a stazione appaltante qualificata) – Le Autonomie
Corte dei Conti, Sezione Autonomie: incentivi tecnici ammissibili anche negli appalti “delegati”
CONTENUTO
La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, è intervenuta per chiarire un punto nodale del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici): l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche nel caso di appalti cosiddetti “delegati”. La questione nasce dall’obbligo, per le stazioni appaltanti non qualificate, di ricorrere a soggetti qualificati o centrali di committenza per l’indizione delle gare (ai sensi dell’art. 62 del Codice).
La giurisprudenza contabile ha stabilito che gli incentivi previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 possono essere corrisposti anche al personale dipendente della stazione appaltante delegante (l’ente che “delega” la gara perché non qualificato). Il principio cardine espresso è che il diritto all’incentivo non discende dalla qualificazione formale dell’ente in sé, ma dall’effettivo svolgimento di una delle funzioni tecniche tassativamente elencate dalla legge.
In particolare, il ragionamento si basa su:
- Svolgimento effettivo delle mansioni: Se i dipendenti dell’ente delegante svolgono fasi non delegate (es. programmazione, direzione dell’esecuzione o supporto al RUP), l’incentivo è dovuto.
- Accordo tra le parti: È necessaria una convenzione tra l’ente delegante e la stazione appaltante qualificata che regoli il riparto delle funzioni e delle relative risorse.
- Regolamento interno: L’ente delegante deve comunque dotarsi di un proprio regolamento per la ripartizione del fondo, in conformità con l’Allegato I.10 del Codice.
CONCLUSIONI
L’orientamento espresso dalle Sezioni Autonomie conferma che la delega della procedura di gara non comporta la perdita degli incentivi per i dipendenti dell’ente che riceve l’opera o il servizio, purché questi partecipino attivamente al processo tecnico-amministrativo secondo le modalità previste dal quadro economico.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è indispensabile che il quadro economico del progetto preveda espressamente le somme per gli incentivi e che esista una convenzione tra gli enti che attribuisca chiaramente le funzioni. In assenza di tali presupposti, la liquidazione delle somme potrebbe configurare un’ipotesi di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nel Diritto Amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici. Occorre studiare il collegamento tra il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 62) e le modalità di incentivazione del personale (art. 45), con particolare attenzione al superamento della distinzione tra appalti di lavori e appalti di servizi/forniture operata dal nuovo Codice.
PAROLE CHIAVE
Incentivi funzioni tecniche, D.Lgs. 36/2023, Stazione appaltante qualificata, Corte dei Conti, Appalti delegati, Articolo 45, Sezione Autonomie.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023: Norma che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
- Art. 62, D.Lgs. n. 36/2023: Regola gli obblighi di aggregazione e centralizzazione per le stazioni appaltanti non qualificate.
- Allegato I.10, D.Lgs. n. 36/2023: Elenco delle attività tecniche che danno diritto all’incentivo.
- Orientamento Corte dei Conti, Sezione Autonomie: Giurisprudenza di coordinamento che estende l’incentivabilità agli appalti delegati.
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