Gli incentivi per funzioni tecniche nel caso degli appalti “delegati” (da stazione appaltante senza qualificazione a stazione appaltante qualificata) – Le Autonomie Gli incentivi per funzioni tecniche nel caso degli appalti “delegati” (da stazione appaltante senza qualificazione a stazione appaltante qualificata) – Le Autonomie
Art. 45, comma 8, D.Lgs. 36/2023: limitazione al 25% degli incentivi tecnici negli appalti “delegati”
CONTENUTO
Il quadro normativo relativo agli incentivi per funzioni tecniche trova una specifica disciplina nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, quando una stazione appaltante priva di qualificazione delega le attività di committenza a una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificata, l’erogazione dei compensi professionali segue regole rigide per evitare duplicazioni di costi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, nel caso di appalti delegati, gli incentivi per le funzioni tecniche sono limitati al 25% della quota complessiva (calcolata sul 2% dell’importo a base di gara). Tale limite del 25% rappresenta la quota massima erogabile per premiare il personale della stazione appaltante qualificata che svolge l’attività per conto dell’ente delegante.
Il ragionamento espresso dai magistrati contabili (Sezione Autonomie) chiarisce che:
- Il limite del 25% si applica esclusivamente se la centrale di committenza svolge la sola fase di affidamento.
- Qualora la delega comprenda anche le fasi di progettazione, esecuzione o gestione, il limite del 25% non opera, permettendo una distribuzione diversa delle risorse.
- La ripartizione del fondo vede l’80% del 2% destinato agli incentivi per il personale, mentre il restante 20% è vincolato ad altre finalità istituzionali (come l’acquisto di beni e tecnologie).
- Per gli appalti di servizi e forniture, il riconoscimento degli incentivi è subordinato alla nomina del Direttore dell’Esecuzione (DEC) e a una soglia dimensionale: l’importo a base di gara deve superare i €500.000.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della norma è quello di circoscrivere il costo degli incentivi quando l’attività istruttoria di gara viene “esternalizzata” a un altro ente pubblico. Se la centrale di committenza si limita a gestire il bando e l’aggiudicazione, non può assorbire l’intero fondo incentivi, che resta per la maggior parte in capo all’ente titolare dell’intervento o viene comunque compresso entro il limite del 25% della quota complessiva per il personale coinvolto nella gara.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale monitorare la corretta costituzione del fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 negli accordi tra enti (convenzioni di avvalimento o delega). Il mancato rispetto del limite del 25% nelle fasi di solo affidamento potrebbe configurare un’ipotesi di danno erariale per illegittima erogazione di somme accessorie. Inoltre, per i servizi, l’incentivo è legato alla nomina formale e operativa del DEC e al superamento della soglia di €500.000.
- Per il Concorsista: il tema ricade nella disciplina del Diritto Amministrativo e della Contabilità Pubblica, con specifico riferimento alla gestione delle risorse umane e ai contratti pubblici. È necessario collegare l’istituto degli incentivi tecnici al principio di qualificazione delle stazioni appaltanti e distinguere chiaramente tra le quote destinate al personale (80%) e quelle per l’innovazione (20%).
PAROLE CHIAVE
Incentivi funzioni tecniche, D.Lgs. 36/2023, Appalti delegati, Centrale di committenza, Stazione appaltante qualificata, Direttore dell’Esecuzione, Limite 25%.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 45, comma 8, D.Lgs. 36/2023: Disciplina il limite del 25% per gli incentivi spettanti al personale delle centrali di committenza nei casi di delega della sola fase di affidamento.
- Art. 45, D.Lgs. 36/2023 (generale): Norma istitutiva degli incentivi per funzioni tecniche, che prevede il fondo del 2% con ripartizione 80% (personale) e 20% (finalità diverse).
- Deliberazione Sezione Autonomie: Chiarimento interpretativo sulla non applicabilità del limite del 25% qualora la delega includa progettazione o esecuzione.
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