Graduatoria d'anzianità operatori commercio su aree pubbliche

Buongiorno,
vorremmo un confronto sul tema delle presenze alle manifestazioni commerciali su area pubblica.
Regione Toscana, il nostro Comune ha intenzione di modificare in maniera permanente la disposizione dei posteggi di un mercato cittadino modificando il Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

In seguito alle modifiche tutti gli operatori saranno invitati a scegliere il nuovo posteggio in base ad apposita graduatoria di anzianità che l’ufficio preposto dovrà stilare ai sensi della L.R.T. 62/2018 e del regolamento comunale in materia.

Ai sensi dell’articolo 37 comma 2 della L.R.T. 62/2018 “L’autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall’iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche”…

Il regolamento comunale in materia prevede che, nel caso di trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione, “i posteggi sono assegnati agli operatori già titolari di concessione secondo le seguenti modalità in ordine di priorità decrescente, sempreché l’Amministrazione sia in possesso di dati certi:

  1. anzianità di presenza nella tipologia mercatale, cumulata con gli eventuali danti causa;
  2. anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente al momento della selezione;

Nel momento di predisporre la graduatoria d’anzianità ci siamo confrontati con altri comuni ma è emerso un dubbio.
Le assenze giustificate dagli operatori (o da eventuali danti causa) vanno conteggiate come presenze ai fini della graduatoria di anzianità oppure sono assenze a tutti gli effetti?
Esistono posizioni giurisprudenziali chiare su questo tema?

Grazie.

L’interpretazione che do io sul tema è che in ambito procedure chiuse ai soli concessionari (spostamento) si vedano gli anni di presenza (anzianità) a prescindere se qualche giornata l’operatore è stato assente. Si tratta dell’anzianità della concessione in essere. I concessionari possono fare un numero legittimo di assenze nell’anno solare (la legge parla di anno solare e non civile) senza subire conseguenze. A maggior ragione perché molti comuni neppure mantengono traccia di tutti i giorni di assenza, magari fatti molti anni fa.
Detto questo, il comune potrebbe anche prevedere dei criteri maggiormente dettagliati, magari con DGC in attuazione di quanto previsto dal regolamento

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