Buongiorno,
vorremmo un confronto sul tema delle presenze alle manifestazioni commerciali su area pubblica.
Regione Toscana, il nostro Comune ha intenzione di modificare in maniera permanente la disposizione dei posteggi di un mercato cittadino modificando il Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.
In seguito alle modifiche tutti gli operatori saranno invitati a scegliere il nuovo posteggio in base ad apposita graduatoria di anzianità che l’ufficio preposto dovrà stilare ai sensi della L.R.T. 62/2018 e del regolamento comunale in materia.
Ai sensi dell’articolo 37 comma 2 della L.R.T. 62/2018 “L’autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall’iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche”…
Il regolamento comunale in materia prevede che, nel caso di trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione, “i posteggi sono assegnati agli operatori già titolari di concessione secondo le seguenti modalità in ordine di priorità decrescente, sempreché l’Amministrazione sia in possesso di dati certi:
- anzianità di presenza nella tipologia mercatale, cumulata con gli eventuali danti causa;
- anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente al momento della selezione;
Nel momento di predisporre la graduatoria d’anzianità ci siamo confrontati con altri comuni ma è emerso un dubbio.
Le assenze giustificate dagli operatori (o da eventuali danti causa) vanno conteggiate come presenze ai fini della graduatoria di anzianità oppure sono assenze a tutti gli effetti?
Esistono posizioni giurisprudenziali chiare su questo tema?
Grazie.