Buonasera. Il TAR dell’Aquila, con sentenza n. 125 del 12 aprile 2022,ha sancito l’illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria concorsuale di una candidata la quale aveva rifiutato l’assunzione. Il giudice amministrativo ha decretato che l’istante avesse rinunciato all’assunzione, non invece alla graduatoria, per cui, sino alla vigenza della stessa, questa aveva un interesse legittimo ad essere nuovamente chiamata in caso di ulteriore scorrimento.
Ora, poiché è prassi consolidata che gli enti depennino dalle graduatorie i rinunciatari all’assunzione presso chi ha bandito il concorso, o è stato assunto da altro ente cui la graduatoria è stata ceduta : chiedo se qualcuno può spiegare come effettivamente è la normativa. Grazie.