Mi sono reso conto che per quello che riguarda la “taglia idonei” ci si è molto focalizzati (me compreso) sul discorso “taglio”, tuttavia un altro aspetto è passato un pò in secondo piano cioè quello della graduatoria degli idonei non vincitori che si verrà a formare.
Mi spiego meglio.
Prima di tutto, come spesso detto in questi mesi, bisogna distinguere le due “taglia idonei”.
La prima: DL.44/2023, (L.74/2023), da giugno ad agosto.
La seconda: DL.75/2023, (L.112/2023), da agosto in poi (non retroattiva).
Nelle due viene riportato quanto segue:
Prima taglia idonei:
In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.
Seconda taglia idonei:
In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.
Le due disposizioni sono abbastanza simili nel contenuto.
Tuttavia da questa lettura si evince che le graduatorie (sia nella prima che nella seconda “taglia idonei”) siano utilizzabili esclusivamente se uno dei vincitori dovesse rinunciare e/o non superare il periodo di prova e/o dimettersi ENTRO SEI MESI dall’assunzione.
Quindi per come vengono poste sembrerebbe proprio che le graduatorie siano (nella sostanza) inutilizzabili anche se l’amministrazione avesse necessità di assumere ulteriori idonei a tempo indeterminato oltre ai vincitori oltre i sei mesi citati.
Di fatto, le taglia idonei, non tagliano gli idonei bensì li eliminano del tutto.
Qualcuno si è pronunciato in merito a ciò oppure è ancora tutto in balia del caos?
Qui ulteriori post di “approfondimento”:
Taglia idonei personale TAB universitario
Taglia idonei AdE
Per chi vuole, qui c’è una petizione per tentare di bloccare la “taglia idonei”.