Graduatoria e "Taglia idonei"

Mi sono reso conto che per quello che riguarda la “taglia idonei” ci si è molto focalizzati (me compreso) sul discorso “taglio”, tuttavia un altro aspetto è passato un pò in secondo piano cioè quello della graduatoria degli idonei non vincitori che si verrà a formare.
Mi spiego meglio.
Prima di tutto, come spesso detto in questi mesi, bisogna distinguere le due “taglia idonei”.
La prima: DL.44/2023, (L.74/2023), da giugno ad agosto.
La seconda: DL.75/2023, (L.112/2023), da agosto in poi (non retroattiva).
Nelle due viene riportato quanto segue:
Prima taglia idonei:
In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.
Seconda taglia idonei:
In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.
Le due disposizioni sono abbastanza simili nel contenuto.
Tuttavia da questa lettura si evince che le graduatorie (sia nella prima che nella seconda “taglia idonei”) siano utilizzabili esclusivamente se uno dei vincitori dovesse rinunciare e/o non superare il periodo di prova e/o dimettersi ENTRO SEI MESI dall’assunzione.
Quindi per come vengono poste sembrerebbe proprio che le graduatorie siano (nella sostanza) inutilizzabili anche se l’amministrazione avesse necessità di assumere ulteriori idonei a tempo indeterminato oltre ai vincitori oltre i sei mesi citati.

Di fatto, le taglia idonei, non tagliano gli idonei bensì li eliminano del tutto.

Qualcuno si è pronunciato in merito a ciò oppure è ancora tutto in balia del caos?
Qui ulteriori post di “approfondimento”:
Taglia idonei personale TAB universitario
Taglia idonei AdE

Per chi vuole, qui c’è una petizione per tentare di bloccare la “taglia idonei”.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della “taglia idonei” si riferisce alle recenti disposizioni legislative italiane che hanno introdotto limitazioni all’utilizzo delle graduatorie di concorso per l’assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione. Queste norme hanno generato dibattito e incertezza, soprattutto per quanto riguarda la durata di validità delle graduatorie e le condizioni per lo scorrimento delle stesse.

Teoria Generale del Diritto e Premessa Generale

Nel diritto amministrativo italiano, le graduatorie di concorso rappresentano l’elenco degli idonei, ordinati secondo il merito, che hanno superato le prove di un concorso pubblico. Tradizionalmente, queste graduatorie sono state utilizzate dalle amministrazioni per coprire i posti vacanti che si rendevano disponibili dopo il concorso, per un periodo che poteva estendersi anche oltre i tre anni.

Norme Relative alla Teoria

Le disposizioni normative in questione sono:

  • DL 44/2023 convertito in L. 74/2023: che prevede la possibilità di scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o dimissioni entro sei mesi dall’assunzione.
  • DL 75/2023 convertito in L. 112/2023: che estende le condizioni per lo scorrimento della graduatoria anche al mancato superamento del periodo di prova.

Esempi Concreti

Un esempio concreto potrebbe essere quello di un concorso pubblico per amministrativi in un Comune, dove i primi classificati vengono assunti, ma uno di loro rinuncia al posto entro sei mesi dall’assunzione. In base alle nuove disposizioni, il Comune potrebbe procedere allo scorrimento della graduatoria per sostituire il posto vacante, ma solo entro il limite temporale dei sei mesi.

Conclusione Sintetica

Le nuove norme sulla “taglia idonei” sembrano limitare significativamente l’utilizzo delle graduatorie di concorso, consentendo lo scorrimento solo in casi specifici e entro un periodo di tempo ristretto. Questo potrebbe portare a una riduzione delle opportunità per gli idonei non vincitori di essere assunti in futuro.

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Bibliografia

Il risultato è che ci sono solo vincitori e nessun idoneo… la domanda è ma era questa la ratio della norma? Il senso dovrebbe essere di prendere solo i migliori, ovvero coloro che hanno ottenuto un punteggio alto. C’è qualcuno che sostiene che sia sempre possibile l’arrotondamento e che quindi ci sia almeno un idoneo… anche questo punto non è chiaro…

La ratio è si quella di prendere solo i migliori (cosa profondamente opinabile proprio perché si travisa il significato di “migliore”) ma anche quella di indurre le amministrazioni a bandire più concorsi proprio perché non ci saranno graduatorie da cui attingere.
L’aspetto tragicomico è che non si recluteranno i migliori ma solo i più fortunati e non si indurranno le amministrazioni a bandire più concorsi perché organizzare concorsi di una certa portata costa un’enormità andando quindi a favorire l’esternalizzazione.
E’ proprio l’interpretazione della norma stessa ad andare contro la “ratio”.
Spero che qualcuno si pronunci al più presto.

Trovo la norma illogica e incostituzionale.
Si pensi ai concorsi con 1 o 2 vincitori, tutti gli altri idonei vengono letteralmente eliminati, azzerati. Significa che se l’assunzione non va a buon fine, l’amministrazione si vedrà costretta a indire un’ulteriore concorso, con tutti i costi e i tempi conseguenti? Significa anche che la lista degli idonei “eliminati” non potrà mai essere utilizzata da un’altra amministrazione, perché inesistente? E che fine fa il principio di buon andamento, economicità, ragionevolezza etc?