Buongiorno, io avrei una domanda riguardante la normativa sui concorsi pubblici, le graduatorie durano 2 anni ed io sono idoneo in alcune, alcuni comuni mi dicono che la durata è effettivamente 2 anni e io posso essere chiamato anche l’anno successivo, mentre altri comuni mi dicono che la graduatoria ha effetto solo nei mesi indicati e poi non si può riutilizzare( x mesi a tempo det ), leggendo la normativa non trovo un indicazione esatta sulla questione, chi ha ragione ? ( presumo attingano al paragrafo della circolare 5/2013 del ministero )
Nel caso di comuni che chiedono delle graduatorie ad altri comuni sempre per un tempo determinato, è possibile fare una manifestazione di interesse se si è in una graduatoria a tempo determinato o si può fare solo se si è idonei in una graduatore a tempo indeterminato ?
grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione delle graduatorie nei concorsi pubblici è regolata da diverse normative e può variare in base a specifiche disposizioni applicate dalle amministrazioni che indicono i concorsi. In generale, la durata delle graduatorie è stabilita in modo da permettere alle amministrazioni di attingere da esse per coprire posti vacanti senza dover indire nuovi concorsi per un certo periodo.
Teoria Generale del Diritto sui Concorsi Pubblici e Graduatorie:
Le graduatorie di concorso sono elenchi di candidati idonei, ordinati secondo il merito, da cui le amministrazioni possono attingere per le assunzioni. La durata delle graduatorie è spesso indicata nei bandi di concorso o in normative specifiche che le regolamentano.
Norme Relative:
- D.Lgs 165/2001 (articolo 35, comma 3) prevede che, salvo diversa indicazione nei bandi, le graduatorie di concorso hanno validità per tre anni, termine dopo il quale decadono. Tuttavia, le amministrazioni possono stabilire durate diverse nei bandi di concorso.
- Circolare 5/2013 del Ministero per la Pubblica Amministrazione: Questa circolare fornisce chiarimenti sull’utilizzo delle graduatorie, ma è importante verificare se ci sono state modifiche o interpretazioni successive che potrebbero influenzare la gestione delle graduatorie.
Esempi Concreti:
- Un comune potrebbe decidere di utilizzare una graduatoria valida per due anni per coprire posti a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle sue esigenze e della normativa applicabile.
- La possibilità di “prestare” graduatorie tra diversi enti è una pratica che può essere regolamentata da accordi specifici tra le amministrazioni o da disposizioni normative che ne permettono l’utilizzo.
Conclusione Sintetica:
La durata e l’utilizzo delle graduatorie nei concorsi pubblici possono variare in base alle disposizioni specifiche di ogni amministrazione e ai bandi di concorso. In generale, la durata di due anni è comune, ma è essenziale riferirsi al bando specifico e alle normative vigenti per dettagli precisi. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse su graduatorie a tempo determinato o indeterminato, ciò dipende dalle politiche dell’ente che richiede la graduatoria.
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Bibliografia e Link Utili:
- D.Lgs 165/2001
- Per approfondimenti sulla Circolare 5/2013, si consiglia di consultare il sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione o di contattare direttamente l’ente che ha emesso il bando di concorso.
nelle sentenze allegate di seguito, della Corte dei Conti, datate 2021-2022 (ma così già nel 2017
CC-Sez.-controllo-Campania-del.-n.-31-17.pdf (218,4 KB)
azienditalia-personale_2017_6-Tempo-determinato_illegittime-nuove-selezioni-e-lo-scorrimento-delle-graduatorie-F.Caponi.pdf (121,2 KB), sostanzialmente il tutto dopo il d.l. 101/2013
Azienditalia-n.-5_2014-Graduatorie-tempo-determinato-divieto-scorrimento.pdf (462,9 KB)), si ribadisce la possibilità di scorrimento delle graduatorie a tempo determinato sì, ma per i soli vincitori di concorso o selezione pubblica, mentre per gli idonei lo scorrimento sarebbe precluso (sempre con richiamo della circolare 5/2013).
https://community.omniavis.it/uploads/short-url/qZkaZrdARtxU8BWXc4MVvNhYZwc.pdf
Grazie per la risposta, quindi, all’atto pratico, a che serve in fin dei conti avere queste graduatorie con durata di due anni se poi hanno valenza per i soli mesi indicati ?
purtroppo bisognerebbe essere nella testa dei giudici e dei ministri quando decidono certe cose, ma, aggiungerei, anche del Legislatore (perché tutto discende dal rapporto tra contratto indeterminato e determinato per come disciplinato dall’art. 36 del TUPI…)