Gravidanza o maternità: cosa succedere in caso di chiamata da una graduatoria?

Salve,
nel caso in cui fossi incinta o già in maternità e mi chiamassero da una graduatoria (ente locale o ente di ricerca) cosa accadrebbe?
Avrei diritto ad essere assunta subito?

grazie

Una cosa è la firma del contratto un’ altra è la presa di servizio effettiva (nel caso in cui lei si trovasse nel periodo di astensione obbligatoria).

Qualsiasi mancato rispetto della graduatoria da parte dell’ente dovuto allo stato di gravidanza costituirebbe discriminazione ai sensi dell’art. 25, “Discriminazione diretta e indiretta”, D. Lgs. n. 198/2006 e ss. mm. e ii.

Su tematica analoga la invito a leggere risposta al quesito che allego.

Buona lettura

Simona

Quindi in entrambi i casi, sia stato di gravidanza, che astensione obbligatoria o anche gravidanza a rischio avrei diritto a firmare per conservare il posto.
Ho capito bene?

Grazie mille

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Si, tieni solo conto della disciplina del periodo di prova, di cui all’art. 20, comma 4, del vigente CCNL funzioni locali:

“4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 38.

Inoltre , il comma 5, dello stesso articolo recita:

“5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.”

Il periodo di prova include solo ed esclusivamente i giorni di servizio effettivamente prestati.

In relazione alle previsioni di cui sopra in relazione al “periodo di prova”, si precisa che il limite dei sei mesi opera solo per il caso di assenza per malattia. Infatti le parti negoziali hanno inteso fare riferimento al solo caso della malattia.

Pertanto, nel caso di specie si applica la disciplina dettata dal D.lgs. 151/200l titolato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” avuto riguardo, in particolare all’art. 54 concernente il “divieto di licenziamento”:

Art. 54 - Divieto di licenziamento

"1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera b).

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.".

Come vedi, esistono tutele per la lavoratrice in gravidanza tali per cui non dovrebbero sorgere problemi.

Saluti

Simona