Guida ambientale escursionistica ambientale dal 1997 - riconoscimento tesserino oggi

Salve,
una utente nel lontano 1997, ha ottenuto il tesserino di “Guida Ambientale escursionistica”, rilasciato dalla GAE (Associazione italiana guide escursionistiche ambientali).
In virtù di questo tesserino, risulta ancora nelle liste degli iscritti dell’archivio GAE.
Considerato che per anni è stata ferma, si è rivolta alla Regione per sapere come poter ripartire con l’attività e la Regione ha detto di chiedere al Comune.
Questo tesserino non è stato rilasciato da un ente locale, ma da una associazione poichè all’epoca era così. Considerato che ad oggi le guide ambientali invece presentano la scia ed è il Comune a rilasciare il tesserino, chiedo: può il SUAP “rinnovare”/comunque considerare questo tesserino “aggiornato” /“prendere in carico”, come chiederebbe l’interessata?
Se invece dovesse ripresentare ex novo la scia, dovrebbe comunque provvedere all’abilitazione all’esercizio della professione?
L’utente ha la Laurea in Scienze Naturali (Università di Pisa) e Dottorato (su Verde Urbano) conseguito in Irlanda (Trinity College) e documentazione che dimostra che è sono anche “comunicatore esperto dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa”.
Grazie

La vedo dura…

L’art. 128 della LR n. 42/00 (testo originario) prevedeva, a proposito delle guide ambientali:

1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi di diploma di maturità, abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio, attività di cui al presente Capo, documentate fiscalmente.

Ai sensi di questa norma, direi che la persona in questione doveva già mettersi in regola entro il 2002


Se vuoi costruire un ragionamento per riconoscere il requisito e rilasciare il tesserino puoi basarti sul fatto che lo Stato non ha ancora definito la professione di guida ambientale. Vedi ricorso alla C.Cost n. 31/2017 – GU n. 10/05/2017 (la Toscana ha fatto marcia indietro e ha modificato la legge). Quindi, puoi presumere che nelle more della definizione statale ci siano i margini per considerare…

Incollo una parte
[…] Merita, altresì, censura, l’art. 122 della l.r. 86/2016, il quale risulta costituzionalmente illegittimo, laddove, nel definire l’attività di guida ambientale, lede a competenza del legislatore statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico.

Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, l’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato (sentenze n. 117/2015; n. 98/2013; n. 138/2009; n. 93/2008). Tale asserzione è stata formulata anche con specifico riguardo alle professioni turistiche e nel periodo successivo all’entrata in vigore del Codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011), il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica. Infatti l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus individuato dalla legge statale, è preclusa al legislatore regionale (sent. n. 328/2009).

Il profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., si estende, inoltre, alle disposizioni regionali conseguenti e connesse e segnatamente all’art. 123 della l.r. 86/2016, che disciplina i requisiti (titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione) e gli obblighi per l’esercizio della professione di guida ambientale (la stipulazione di una polizza assicurativa), prevendendo l’invio di una SCIA in via telematica.

Non è neanche così vecchio come possa apparire; i primi corsi abilitanti della Regione Toscana precedono di qualche anno.
A prescindere dalla presenza in archivio iscritti, dovete verificare con AIGAE l’effettiva validità giuridica del tesserino ottenuto.

Laddove questo sia dichiaratamente equiparato da AIGAE al superamento dell’esame abilitante, la persona può presentare SCIA corredata dall’ulteriore documentazione necessaria, quale certificazione medica e polizza assicurativa.

In caso contrario, risulterà necessario nuovamente seguire corso abilitante ovvero sostenere esame per attestazione delle competenze specifiche.

Data la vetustà del tesserino indicato, ipotizzando comunque che l’utente abbia oltre 50 anni, tengo a sconsigliare perseguire tale professione, non avendo questi operato sul mercato fino ad oggi, avvicinandosi comunque ad un età già di per se’ difficile ed inadeguata per gestire i chiari sforzi fisici richiesti nell’espletamento della professione, inoltre evidenziando l’evidente carenza di ritorno economico da non confondere con la temporanea crescita di domanda legata al termine delle restrizioni COVID-19.

Buongiorno, sono da poco al Suap, sto cercando su google gli atti della Regione Toscana con cui è stato approvato il fac simile di tesserino, ma non ho trovato nulla.
Avete gli estremi degli atti?

Non ricordo di aver mai visto atti ufficiali. L’unica cosa che ho trovato nel tempo è una nota del 2005:
2005_tesserino regionale.pdf (115,9 KB)