Trasgressori:
Il conducente risponderà della violazione di cui all’art. 94, comma 4, con conseguente ritiro della carta di circolazione, per avere circolato con un veicolo per il quale - a seguito di decesso del proprietario avvenuto in data 13/08/2021 - non è stato richiesto il trasferimento di proprietà o per il quale non è stata dichiarata entro 30 giorni la disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni.
Il conducente e tutti gli altri eredi a bordo del veicolo, in concorso tra loro (e quindi ciascuno soggiace al pagamento della sua sanzione), risponderanno della violazione di cui all’art. 94, comma 3, in relazione al comma 1 ovvero al comma 4-bis, per non avere richiesto - a seguito di decesso del proprietario avvenuto in data 13/08/2021 - il trasferimento di proprietà entro 60 giorni dalla dichiarazione di successione o dall’accettazione dell’eredità, ovvero per avere omesso di dichiarare entro 30 giorni la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.
Obbligati in solido:
Qui la cosa si fa più complessa e non è detto che ci sia sempre una risposta sicura e inattaccabile…
Si potrebbe forse abbozzare un ragionamento che parta dal concetto di accettazione tacita dell’eredità di cui all’art. 476 c.c., ma alla fine mancherebbe comunque un atto formale che identifichi gli eredi come “proprietari” del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
In fondo non si è costretti a trovare a tutti i costi un obbligato in solido: meglio lasciare in bianco la casella che esporsi a ricorsi difficili da sostenere.