Incollo una parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 8498/2022
… In un’ottica di accelerazione delle procedure amministrative e di liberalizzazione dell’attività dei privati, il legislatore ha ritenuto infatti di sostituire con un provvedimento tacito di autorizzazione una inerzia ricognitiva della Amministrazione, che pure in presenza dei presupposti di legge debitamente evidenziati nella domanda dall’interessato, ometta la pronunzia favorevole. Deve perciò escludersi che l’interessato possa ottenere l’autorizzazione, pur in assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi prescritti dalla legge, ricorrendo surrettiziamente al meccanismo semplificativo del silenzio assenso, in tal modo realizzando un’arbitraria elusione della ratio stessa dell’istituto in esame.
Giova, all’uopo, richiamare un consolidatissimo orientamento di questo Consiglio di Stato, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo il quale l’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti (ex multis: Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2013, n.4783; Consiglio di Stato sez. II, 19/11/2020, n.7198).
La formazione del silenzio-assenso presuppone, perciò, non solo il decorso del termine assegnato all’amministrazione per la pronuncia esplicita, ma anche il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente, con la conseguenza che non può ritenersi formato il silenzio-assenso e non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22/01/2021, n. 666).
Segnatamente, con riferimento all’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, il silenzio assenso si perfeziona solo quando risulti che l’interessato è in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’espletamento dell’attività; pertanto quando nella domanda di autorizzazione non vi è alcuna dimostrazione sul rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di legge, ivi compresi i c.d. parametri numerici ottimali, su di essa, in mancanza di indispensabili e preventivi accertamenti, non può formarsi il silenzio-assenso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 01/06/2001, n.4851, non appellata).
E’ da escludere infatti che l’interessato che non può ottenere l’autorizzazione perché manca di requisiti oggettivi o soggettivi, possa eludere le prescrizioni fissate dalla legge o dai regolamenti comunali attraverso la procedura del silenzio assenso, fidando nei ritardi della Amministrazione.