I sistemi di controllo interni negli Enti locali

Buonasera, potrei avere cortesemente un giudizio sintetico su ciò che ho scritto in merito ai sistemi di controllo interno ?

Gli Enti Locali sono un’espressione della Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, soggiacciono al rispetto delle norme Costituzionali. In particolare, l’articolo 97 della Costituzione prevede i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che, a livello di Legge 241/1990 e di Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) si specificano nei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità.

Per garantire il corretto rispetto dei suddetti principi è opportuno che gli Enti Locali si conformino al controllo interno, secondo diversi sistemi. Tale controllo può essere sia di merito che di legalità, può riguardare gli atti degli Enti Locali, oppure gli Organi. Ecco quindi che si delinea una pluralità di sistemi di controllo interno, a seconda dei punti di osservazione: una prima forma di controllo è svolta dal Segretario Comunale, che rappresenta una figura di raccordo fra gli organi politici e gli organi tecnici. Il suo è un ruolo che, in prima battuta, può essere assimilato a quello di un Notaio: cura il rispetto delle norme e si occupa delle verbalizzazioni delle deliberazioni di Consiglio e Giunta, oltre che dei rogiti inerenti gli atti ed i contratti stipulati dall’Ente.

Un’altra forma di controllo è svolta dai Dirigenti, anch’essi tenuti al rispetto delle norme ma, rispetto al Segretario, con il compito ulteriore di perseguire gli obiettivi loro assegnati, con le risorse messe a loro disposizione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, PEG. Essi devono rispettare in particolare le norme sulla responsabilità dirigenziale. Inoltre i Dirigenti sono tenuti a controllare l’operato dei dipendenti che lavorano nel loro ufficio, che a loro volta possono incorrere nella responsabilità disciplinare, oltre che in quella contabile, amministrativa, civile e penale.

Un’altra forma di controllo interno è rappresentata dai pareri e dai visti, previsti dal Tuel: i primi antecedenti alle deliberazioni di Giunta e Consiglio, mentre i secondi sono susseguenti alle determinazioni dei Responsabili dei Servizi/Dirigenti.

I pareri sono obbligatori, ma non vincolanti e, dal punto di vista del procedimento amministrativo, vengono rilasciati nella fase dell’istruttoria, il “cuore” del procedimento amministrativo. I pareri possono essere di regolarità tecnica, se riguardano una determinata materia, per esempio l’urbanistica, appunto. Possono coesistere più pareri, nel caso in cui la deliberazione riguardi più materie, per esempio la costruzione di un nuovo stadio di calcio può riguardare l’urbanistica, i lavori pubblici e lo sport.

I pareri di regolarità contabile, invece, sono previsti dal Tuel qualora la materia abbia riflessi diretti o indiretti di natura economico-finanziaria sul patrimonio dell’Ente. Sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Consiglio e la Giunta possono non seguire i pareri suddetti, ma in tal caso hanno l’obbligo di darne adeguata motivazione.

A livello di controlli di legalità, poi, decisivo è il controllo del Ministero degli Interni, unitamente a quello della Corte dei Conti. Il Ministero opera un controllo orientato più sugli organi, mentre la Corte dei Conti, detta anche magistratura contabile, mette la lente di ingrandimento sugli atti e sulle conseguenze da essi scaturenti, in particolare dove Essa rilevi il rischio o il compimento effettivo di danno erariale. Quello della Corte dei Conti è un tipico controllo di legalità.

Il controllo di gestione.

È un controllo di tipo contabile, focalizzato soprattutto sul bilancio, sull’analisi degli scostamenti e sugli obiettivi perseguiti. Il ciclo che deve essere seguito è quello del Plan, Do, Check, Act: pianifica, attua ciò che hai pianificato, controlla gli scostamenti, agisci di conseguenza. In molti Enti tale controllo viene svolto da un ufficio ad hoc, quello della Programmazione e Controllo, sotto la stretta collaborazione dei Dirigenti.

Un’ultima forma di controllo è quella dei Revisori dei Conti, che assistono alle sedute del Consiglio, analizzano e verificano la correttezza del Bilancio e del Rendiconto dell’Ente, e periodicamente svolgono il controllo di cassa, anche al fine di riconciliare i conti rimasti aperti.

Ciao, non so se sbaglio, ma credo anche il Consiglio che è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’ente svolga ruolo di controllo, ad esempio con il rendiconto di gestione.

Una domanda, quindi il controllo di gestione e il rendiconto sono due cose diverse? giusto?
Leggo che scrivi che c’è un ufficio ad hoc.