I termini di accordo di separazione o divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 12 della legge 162/2014

La conferma di accordo di separazione/divorzio ai sensi dell’art. 12 della legge legge 162/2014 davanti all’ufficiale dello stato civile rispetto alla prima data di accordo devono trascorrere almeno 30 giorni dalla data dell’accordo. I 30 giorni si intendono contando anche la data dell’accordo, ad esempio se il primo accordo è il 21 marzo il secondo appuntamento, contando anche la prima data, potrà cadere al 19 aprile?

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo


PRIMA DATA UTILE: 19 aprile

Strumento per calcolo termini

In materia civilistica, la regola generale per il computo dei termini riprende il brocardo latino “dies a quo non computatur in termino”.
Non si computa il giorno iniziale (dies a quo) mentre si considera quello finale (dies ad quem).

Quindi: 21 marzo + 30 giorni = la prima data utile dovrebbe essere il 20 aprile.