La censura si sarebbe rivelata infondata nel merito, atteso che le sanzioni e gli interessi sono collegati al mancato pagamento di quanto effettivamente dovuto e l’applicazione retroattiva dei parametri di riferimento non costituisce la fonte del sorgere dell’obbligo del pagamento dell’imposta.
Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 15198 Anno 2021.pdf (453,8 KB)