Identità del richiedente ACCESSO CIVICO

L’Art.5 c.3 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che il diritto di accesso civico non è sottoposto ad ALCUNA LIMITAZIONE quanto alla LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA del richiedente.
La mia interpretazione è che per fare tale istanza (indicando alla PA i documenti mancanti per cui vige l’obbligo di pubblicazione sul sito), potrei anche solo scrivere una semplice e-mail al RPCT, senza dovermi identificare con nome cognome, né tantomeno senza dover allegare il documento di identità.
Tuttavia, la maggior parte degli enti sul proprio sito predispongono dei moduli per fare richiesta di accesso civico, dove viene chiesto di indicare le classiche generalità del richiedente. Qui un esempio Accesso civico (Amministrazione trasparente)

Nel modulo sopracitato, addirittura c’è un asterisco per indicare i *dati obbligatori, tra cui nome cognome, residenza, ecc.

Sarebbe lecita la dichiarazione di improcedibilità da parte della PA che riceve la mia richiesta di accesso civico solo via email, senza moduli “ufficiali” e senza identificazione? Grazie per chi vorrà rispondere

sempre a mia volta per personale interpretazione LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA non limitata vuol dire che non si deve dimostrare di avere un interesse diretto concreto e attuale legato all’oggetto della richiesta (come è invece nell’accesso documentale).
Questo l’aspetto da prendere in considerazione e non il fatto che manchi il qualificarsi (con le generalità) da parte di chi presenta l’istanza.

Grazie della risposta, tuttavia il fatto che il D.Lgs 33/2013 specifichi che CHIUNQUE possa esercitare il diritto di accesso civico, quindi nemmeno solo i cittadini, ma anche chi cittadino non è (si pensi ad un apolide o extracomunitario regolarmente soggiornante), mi induce a pensare che non si sia tenuti a fare una sorta di autocertificazione dei propri dati anagrafici. Mi piacerebbe provare a fare istanza di accesso civico scrivendo che mi chiamo Giuseppe Garibaldi e che risiedo in Uruguay e vedere se mi dichiarano l’istanza irricevibile o meno!

Mi viene da pensare pero’ che l’identificabilità con una precisa persona può servire per vagliare tra l’altro se l’accesso civico non debba essere riconosciuto, nei vari casi in cui ciò deve darsi.
Questo perchè se è vero che l’accesso civico va nel senso di allargare i casi restano peraltro numerosi i casi in cui non puo’ essere concesso

Nel caso di accesso civico generalizzato ha un senso il fatto di chiedere l’identità del richiedente, poiché vi è l’obbligo di informare eventuali controinteressati che potrebbero avere un pregiudizio relativamente alla mia richiesta di accesso civico generalizzato. Ma per quanto riguarda l’accesso civico semplice, per il quale non sussiste alcuna comunicazione da fare a nessun controinteressato, ma solo l’obbligo di pubblicare ciò che non era stato ancora pubblicato/aggiornato in Amministrazione Trasparente, a mio avviso non servirebbe identificarsi… quindi anche Giuseppe Garibaldi residente in Uruguay con l’email pippoplutopaperino@gmail.com potrebbe richiedere accesso civico semplice indicando quale documento obbligatorio manca!

Finchè sono pareri nostri sono d’accordo che potrei avere io torto e tu ragione e viceversa
ma essendomi documentato in questo frattempo (adesso), ti chiedo di leggere il seguente articolo ufficiale

Ti ringrazio ma in questa pagina si descrive per l’appunto in maniera specifica l’accesso civico GENERALIZZATO, per cui già avevo immaginato avesse senso identificarsi. Cosa diversa, a mio avviso è l’accesso civico SEMPLICE, che è solo diretta conseguenza di un obbligo di pubblicazione per la PA già predeterminato dalla legge, in cui non c’è nessun documento da inviarmi, né controinteressati da informare. Devono solo correggere una loro “mancanza” derivante per l’appunto dagli obblighi di pubblicazione, rispondendo alla mail che gli ho mandato avvisandomi che hanno provveduto ad aggiornare la sezione di Amministrazione Trasparente copiandomi il link ipertestuale dove posso trovare (sia io che chiunque) il documento che mancava

ma l’accesso civico semplice forse non ha casi in cui non puo’ essere concesso comunque/deve essere negato?
E questo, domandiamoci, puo’ dipendere dal soggetto che si ha di fronte oppure no?

No, l’art. 5 bis del D.Lgs 33/2013 parla dei casi di esclusione e limiti all’accesso civico ma DI CUI ALL’ARTICOLO 5 COMMA 2, ovvero unicamente all’accesso civico generalizzato e quindi non dell’accesso civico semplice

un motivo di respingimento potrebbe essere l’asserito (dal richiedente) obbligo di pubblicazione da parte di quanto in realtà non si aveva l’obbligo di pubblicare da parte della PA.
Allego in ogni caso il link a una pagina del ministero del lavoro dove si fa riferimento a " tutti i riferimenti anagrafici"
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Pagine/Accesso-Civico-semplice.aspx

Beh chiaro se io faccio richiesta di accesso civico semplice sostenendo che il Comune aveva l’obbligo di pubblicare tutti gli indirizzi delle farmacie e chiaramente quest’obbligo non è previsto dalla legge, la mia richiesta verrà respinta, ci mancherebbe. Tuttavia la questione che inizialmente avevo posto era un’altra, ovvero l’obbligatorietà o meno di identificarsi con i propri dati anagrafici veritieri in caso di richiesta di accesso civico semplice (ipotizzando di indicare un documento mancante per cui vige davvero l’obbligo di pubblicazione, come ad esempio l’organigramma di un Comune o il suo bilancio)

e credo di aver risposto dicendo 1) che sono ipotizzabili comunque casi di respingimento dell’accesso civico semplice come nel caso indicato in cui si fa passare per richiesta di a.c.s. quella che in realtà non lo è perchè non si tratta di dati ostensibili ma aggiungerei anche i casi di richiesta massiva e estremamente gravosa per la PA che ne viene incaricata 2) che come si vede dalle indicazioni per l’a.c.s del ministero del lavoro (e benissimo se ne possono trovare altre) che si deve far riferimento a precisi e completi riferimenti anagrafici

Grazie davvero Benedetto, tuttavia nella mia ipotesi l’A.C.S. non era una richiesta massiva e gravosa, né una richiesta infondata. Semplicemente immagina che io scrivo una semplice email senza identificarmi sostenendo che il Comune X non ha inserito alcun documento in merito alla dotazione organica, così come previsto dall’art.16, c.1,2 del D.Lgs 33/2013 e chiedo di essere avvisato su questa mia email quando il dato oggetto di obbligo di pubblicazione verrà inserito in Amministrazione trasparente. Non scrivo chi sono e non firmo. Punto. Quasi tutti i moduli predisposti nei siti istituzionali degli enti, come hai visto anche tu, sembrano presupporre l’obbligo di identificarsi, ma a mio giudizio è sbagliato! Il fatto che un modulo su carta intestata del Ministero esista non è ragione sufficiente per essere certi che sia legittimo… sai quante volte anche organi centrali dello Stato sono stati condannati in giudizio per atti illegittimi oppure semplicemente scrivono cose inesatte… alcuni errori compaiono addirittura nelle leggi, figuriamoci se non possano esistere nelle modulistiche degli enti!

Nemmeno Simone Chiarelli è una fonte del diritto, tuttavia, ho risentito ora questa sua ottima lezione sull’accesso: SmartPA - Lezione 16: Accesso agli atti, accesso civico ed altre forme di trasparenza (04/06/2020) - YouTube ed al minuto 43’33’’ dice le seguenti parole “[in caso di accesso civico semplice] se mi arriva una mail da farfallina27@, io ti rispondo senza nemmeno domandarti chi sei, perché non ho bisogno della legittimazione soggettiva, può esserci dietro chiunque e quindi procedo a prescindere dall’identificazione del soggetto”.

Tuttavia, proprio ora ho letto il relativo modulo di richiesta di accesso civico semplice di ANAC, e persino la massima autorità in tema di “trasparenza” sembra voler richiedere i dati obbligatori del richiedente l’accesso civico semplice…

La mia personale conclusione è che, tutti questi moduli sono legittimi, tuttavia a mio avviso sarebbe illegittima la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità della mia richiesta priva dei dati di identificazione del richiedente.

si ammetto che l’accesso civico semplice interpretato secondo lo spirito con cui è stato concepito non puo’ che portare a quello che dici tu (e Chiarelli).
Peraltro diverso puo’ essere l’approccio delle PPAA e finchè non venga colto come la negazione di un diritto non saprei se augurarmi se sia meglio in un modo oppure in un altro
Allego un’altro vademecum, stavolta di un’università di (sedicente?) accesso civico semplice
Accesso civico semplice — Unife.
Nella prassi si consente ovviamente l’uso della posta elettronica (che puo’ discostarsi o meno dal nome reale della persona),ma sempre per allegarci un modulo compilato contenente come campi obbligatori nome e cognome.
Concludo con un esempio delle paventate conseguenze negative per il richiedente (nell’esempio dalla relativa procedura per accesso civico SEMPLICE di INARCASSA)

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