Il Consiglio di Stato ha reso il parere sull’aggiornamento delle Linee guida Anac per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sull’aggiornamento delle Linee guida Anac per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali

Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi – Servizi postali – Linee guida – Aggiornamento delle Linee guida n. 3 del 2014 – parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee guida Anac per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, che sostituiscono le Linee guida n. 3 del 2014 in ragione delle novità normative medio tempore intervenute (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che l’aggiornamento delle Linee guida n. 3 del 2014 – che le Linee guida oggetto di parere sostituiscono integralmente – si è reso necessario, oltre che in ragione delle novità normative sopravvenute, anche per porre rimedio ad alcune criticità nella predisposizione dei bandi di gara che sono apparse di ostacolo all’effettiva apertura del mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e infrazioni al codice della strada, finendo per favorire il gestore del servizio universale, funzionando da barriere all’accesso (in particolare, per quanto attiene alla richiesta di requisiti di copertura sproporzionati rispetto al servizio richiesto e alla valorizzazione, ai fini della valutazione dell’offerta, dei soli punti di giacenza, senza considerare modalità alternative di consegna nel caso di esito negativo del primo tentativo).
Le nuove Linee guida, inoltre, affrontano diversi temi, fornendo soluzioni non vincolanti al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica e favorire la diffusione di best practice (riguardo, in particolare, al requisito dell’organico medio e a taluni profili relativi alla notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada).
​​​​​​​Quanto alle novità normative, vale ricordare che successivamente alla pubblicazione di quelle del 2014, oltre all’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, è stato abrogato (dall’art. 1, comma 57, lett. b), della l. 4 agosto 2017, n. 124) l’art. 4, d.lgs. n. 261 del 1999, che imponeva l’affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti a mezzo posta connesse alla notifica di atti giudiziari e i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di violazioni del Codice della strada. Inoltre, gli operatori alternativi a Poste Italiane e l’AGCom hanno segnalato alcune criticità nella predisposizione dei bandi di gara che finiscono per favorire il gestore del servizio universale, funzionando da barriere all’accesso (in particolare, per la richiesta di requisiti di copertura sproporzionati rispetto al servizio richiesto e per la valorizzazione, ai fini della valutazione dell’offerta, dei soli punti di giacenza, senza considerare modalità alternative di consegna nel caso di esito negativo del primo tentativo). Le nuove Linee guida affrontano, poi, diversi temi ulteriori, fornendo soluzioni non vincolanti al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica e favorire la diffusione di best practice.
​​​​​​​In proposito la Sezione ritiene di dover evidenziare come – alla luce delle considerazioni sopra svolte circa l’intreccio di diverse competenze, ivi inclusa quella dell’AGCM, che caratterizza il campo di materia in questione – occorra che i diversi beni-interessi coinvolti, a volte tra loro contrastanti e non sempre convergenti, trovino una composizione ragionevole e adeguata, evitando in ogni caso che l’uno possa divenire prevalente, con ingiustificato pregiudizio degli altri.
​​​​​​​In particolare, vertendosi in materia di appalti di servizi, nella quale una pubblica amministrazione, in quanto stazione appaltante, è chiamata ad acquistare un servizio strumentale all’espletamento delle sue funzioni istituzionali, occorre prestare la massima attenzione a che il pur rilevante interesse pubblico alla tutela e alla promozione del mercato e della concorrenza, non si traduca in una indebita compressione o lesione del potere-dovere istituzionale della stazione appaltante pubblica di obbedire ai canoni di buona amministrazione efficiente ed efficace e quindi di dover orientare le sue scelte verso i partner privati che le assicurino le migliori condizioni di fornitura e di svolgimento del servizio, nell’ottica economica del miglior rapporto qualità-prezzo del servizio, che costituisce pur sempre un dovere da osservare e un obiettivo da perseguire per l’amministrazione procedente, in ossequio ai principi desumibili dall’art. 97 Cost.
​​​​​​​E’ stato affermato nel parere che le schema di Linee guida in esame soddisfano in larga parte le suindicate esigenze, centrando per lo più un punto condivisibile di equilibrio tra i diversi interessi che concorrono in subiecta materia.
​​​​​​​Ha osservato la Sezione che le Linee guida in esame presentano una base giuridica mista o composita, poggiando a un tempo sui poteri di “regolazione flessibile” attribuiti all’ANAC dal codice dei contratti pubblici (quale strumento attuativo delle sue funzioni di vigilanza e controllo e di regolazione nella materia dei contratti pubblici), e sui poteri già propri dell’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, oggi attribuiti all’AGCom (e, in particolar modo, quelli, sopra richiamati, di promozione della concorrenza nei mercati postali” e di “analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un apposito osservatorio”).
​​​​​​​Quanto al profilo della qualificazione oggettiva dell’atto, si tratta di uno strumento di regolazione flessibile – ex art. 203, comma 2, del codice dei contratti pubblici – volto a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, dell’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo sviluppo delle migliori pratiche. Si tratta, pertanto, di un atto privo di efficacia normativa vincolante, per il quale il parere di questo Consiglio di Stato ha natura solo facoltativa.

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