Il diritto non è neutro: per decenni è stato maschilista ( di Barbara Spinelli- tratto da inca.it- testo integrale in allegato)

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Il diritto non è neutro: per decenni è stato maschilista

“La Costituzione, all’articolo 2 riconosce i diritti “dell’uomo”, non di “uomini e donne”:
la scelta è espressione simbolica del dominio maschile, che in sé ha voluto veder
rappresentata tutta l’umanità. Nella contemporanea Dichiarazione Universale,
la partecipazione delle donne ai lavori preparatori ha modifi cato nella versione
defi nitiva “man” in “everyone”, ma non nel Preambolo: per sanare questa disparità
si costituì la “Commissione sullo Status delle Donne”, che nel 1979 fece approvare
la Cedaw, la Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti delle donne, ratifi cata dall’Italia nel 1985. Far vivere
oggi l’articolo 2 signifi ca leggerlo alla luce della Cedaw, che declina i diritti inviolabili
come diritti delle donne, perché “aldilà delle coincidenze nei cataloghi di tali diritti,
le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente
nella interpretazione” (C.Cost.345/1987). L’articolo 2 della Costituzione individua
nei diritti inviolabili di ogni persona il confi ne invalicabile dell’esercizio dell’autorità
dello Stato, anche quando è a tutela di fi ni di interesse generale. La Convenzione e
le Raccomandazioni rivolte periodicamente all’Italia dal Comitato Cedaw, indicano
esattamente quali azioni deve porre in essere ogni articolazione e potere dello
Stato per garantire il pieno sviluppo dei diritti inviolabili delle donne, modifi cando o
rimuovendo le condizioni economiche e sociali che ne impediscono il pieno sviluppo:
in sostanza, una specifi cazione di genere del principio sancito dall’articolo 3 della
Costituzione.
L’articolo 2 per le donne ha avuto una lenta realizzazione: l’esercizio di molti dei
diritti è stato subordinato per legge alla preminenza di interessi e valori di carattere
generale. A lungo l’ordinamento ha attribuito un minor disvalore alla violazione dei
diritti fondamentali delle donne, dal diritto alla vita (la riduzione di pena per le lesioni
e l’omicidio commessi “in danno del coniuge, della fi glia e della sorella, nell’atto in
cui scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa
recata all’onor suo e della famiglia” è stata abrogata nel 1981), al diritto alla libertà
sessuale e alla salute: fi no al 1969 era reato l’adulterio della moglie, fi no al 1978
abortire e procurare l’aborto (la pena attenuata se procurato per salvare l’onore), fi no
al 1996 la violenza sessuale era contro la morale.
Ricordare queste tappe conferma che il diritto non è neutro: per lunghi decenni è stato
maschilista, in violazione della Costituzione ha salvaguardato le regole discriminatorie
di una società ancora profondamente patriarcale. La grande sfi da per le donne del
XXI secolo è la piena attuazione dell’articolo 2: ottenere che la Repubblica non
solo riconosca giuridicamente, ma effettivamente garantisca i diritti inviolabili delle
donne, senza laccioli che facciano prevalere sui diritti fondamentali della donna
valori morali e religiosi. L’articolo 2 è stato troppo spesso disatteso perché la politica
su temi eticamente sensibili ha rinunciato al metodo laico, imponendo ai cittadini i
valori di una parte, scelte ideologiche fatte per guadagnare il consenso dell’elettorato
cattolico.
Questo ha comportato una indebita compressione dei diritti delle donne: ne sono
prova le numerose pronunce della Corte Costituzionale che hanno demolito l’impianto
della legge 40. Le donne italiane per la prima volta nel 2011 hanno denunciato
il disinteresse dello Stato a demolire questa disparità strutturale, presentando al
Comitato Cedaw un Rapporto Ombra in cui chiedevano la piena attuazione della
Convenzione in Italia. È il seguito di un percorso di protagonismo che nasce insieme
alla Repubblica, che è donna.”

Barbara Spinelli

Avvocato. Autrice di “Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale”
(FrancoAngeli, 2008). Convocata come esperta in materia dalla Relatrice Speciale Onu contro la
violenza sulle donne per i lavori preparatori del primo rapporto mondiale sugli omicidi basati sul
genere. Ha promosso la presentazione e curato la scrittura e la redazione del Rapporto Ombra sulla
implementazione della Cedaw in Italia con la piattaforma “30 anni Cedaw: lavori in corsa”. È tra le
autrici della “Convenzione NOMORE! contro la violenza maschile sulle donne - femminicidio” ed è
portavoce del gruppo di ricerca “Generi e famiglie” dell’Associazione “Giuristi democratici”.