Il Fisco ci spia? Sì … ma con il GDPR
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LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
- In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse
pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione, al codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: «
doganale » sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di
prevenzione e contrasto all’evasione fiscale »;
b) all’articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) e’
aggiunta la seguente:
« f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo
svolgimento delle attivita’ di prevenzione e contrasto all’evasione
fiscale »;
c) all’articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis)
». - Per le attivita’ di analisi del rischio di cui all’articolo
11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
riferimento all’utilizzo dei dati contenuti nell’archivio dei
rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati
personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle
interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo
di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da
sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. - Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche’ dell’articolo 23, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, considerati i principi di necessita’ e di
proporzionalita’, limitatamente al trattamento dei dati contenuti
nell’archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia
delle entrate, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita’ di esercizio dei
diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE)
2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare
un pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse
pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo
essenziale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/679;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta’ degli
interessati. - Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi
dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui
al comma 682 e’ oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla
protezione dei dati, effettuata dall’Agenzia delle entrate prima di
iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. Nella valutazione d’impatto sono indicate anche
le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita’ dei
dati. - Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della
data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la
protezione dei dati personali, non e’ consentito il trattamento dei
dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al
comma 684. - Per le stesse finalita’ di cui al comma 682, la Guardia di
finanza utilizza i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti
finanziari con le medesime modalita’ disciplinate dai commi da 681 a
685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle
interconnessioni con le altre banche dati di cui e’ titolare. - All’articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
« 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’ACI e le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l’attivita’ di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu’
decreti definisce le modalita’ e i termini per la graduale
utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle
procedure telematiche per il rilascio del documento unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle
funzionalita’ da effettuare presso gli Sportelli telematici
dell’automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo
Ministero. L’inosservanza delle modalita’ e dei termini indicati nei
decreti di cui al primo periodo determina l’irregolare rilascio del
documento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ». - All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) e’
sostituita dalla seguente:
« c) l’articolo 264 e’ abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020
». - Al fine di potenziare la capacita’ degli aeroporti nazionali
evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’
stabilita la nuova disciplina concernente le modalita’ e i criteri di
regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della
funzione di coordinamento per l’assegnazione delle bande orarie negli
aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in
conformita’ alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del
Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di
assicurare lo svolgimento delle attivita’ di coordinamento in maniera
imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi’ la
ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei
gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a
carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare
tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.