Il Fisco ci spia? Sì … ma con il GDPR

Il Fisco ci spia? Sì … ma con il GDPR

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LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

  1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse
    pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione, al codice di cui al
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: «
    doganale » sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di
    prevenzione e contrasto all’evasione fiscale »;
    b) all’articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) e’
    aggiunta la seguente:
    « f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo
    svolgimento delle attivita’ di prevenzione e contrasto all’evasione
    fiscale »;
    c) all’articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) »,
    ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis)
    ».
  2. Per le attivita’ di analisi del rischio di cui all’articolo
    11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
    riferimento all’utilizzo dei dati contenuti nell’archivio dei
    rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
    all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
    l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati
    personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle
    interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo
    di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da
    sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.
  3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
    2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196, nonche’ dell’articolo 23, paragrafo 1, del
    regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
    27 aprile 2016, considerati i principi di necessita’ e di
    proporzionalita’, limitatamente al trattamento dei dati contenuti
    nell’archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia
    delle entrate, sono definite:
    a) le specifiche limitazioni e le modalita’ di esercizio dei
    diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE)
    2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare
    un pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse
    pubblico;
    b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo
    essenziale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE)
    2016/679;
    c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta’ degli
    interessati.
  4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi
    dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui
    al comma 682 e’ oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla
    protezione dei dati, effettuata dall’Agenzia delle entrate prima di
    iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione
    dei dati personali. Nella valutazione d’impatto sono indicate anche
    le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita’ dei
    dati.
  5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della
    data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la
    protezione dei dati personali, non e’ consentito il trattamento dei
    dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al
    comma 684.
  6. Per le stesse finalita’ di cui al comma 682, la Guardia di
    finanza utilizza i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti
    finanziari con le medesime modalita’ disciplinate dai commi da 681 a
    685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle
    interconnessioni con le altre banche dati di cui e’ titolare.
  7. All’articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
    dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
    « 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’ACI e le organizzazioni
    maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l’attivita’ di
    consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu’
    decreti definisce le modalita’ e i termini per la graduale
    utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle
    procedure telematiche per il rilascio del documento unico,
    specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle
    funzionalita’ da effettuare presso gli Sportelli telematici
    dell’automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo
    Ministero. L’inosservanza delle modalita’ e dei termini indicati nei
    decreti di cui al primo periodo determina l’irregolare rilascio del
    documento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ».
  8. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) e’
    sostituita dalla seguente:
    « c) l’articolo 264 e’ abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020
    ».
  9. Al fine di potenziare la capacita’ degli aeroporti nazionali
    evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
    dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’
    stabilita la nuova disciplina concernente le modalita’ e i criteri di
    regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della
    funzione di coordinamento per l’assegnazione delle bande orarie negli
    aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in
    conformita’ alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del
    Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di
    assicurare lo svolgimento delle attivita’ di coordinamento in maniera
    imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi’ la
    ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei
    gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a
    carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare
    tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
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