Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi determina l'annullamento

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Quale sarebbe la sentenza ?

TAR Lazio 31 gennaio 2024 n. 1864-1.pdf (115,2 KB)

Tar Lazio, sentenza n.1864 del 2024 del 31 gennaio 2024.

Sotto citazione testuale:

“- In definitiva, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto
dall’art. 10-bis della l.n. 241/1990, determina l’annullamento del
provvedimento impugnato, senza che sia consentito all’Amministrazione
dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere
contenuto diverso da quello in concreto adottato; e ciò a seguito della
novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. n. 76/2020,
conv. in l.n. 120/2020, che esclude l’operatività dell’art. 21-octies,
comma 2, della l.n. 241/1990 nei casi in cui il provvedimento sia stato
adottato in violazione del menzionato articolo 10-bis (cfr. art. 21-octies,
comma 2, in fine, della l.n. 241/1990)”