Il responsabile di fase non può escludere un operatore economico da una gara – Le Autonomie https://share.google/p9Q6DEIfuPWWDOYHW

Il responsabile di fase non può escludere un operatore economico da una gara – Le Autonomie Il responsabile di fase non può escludere un operatore economico da una gara – Le Autonomie

TAR Campania Salerno n. 228/2026: il responsabile di fase può escludere l’operatore se previsto dalla lex specialis

CONTENUTO

Il potere di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara rappresenta uno dei profili più delicati nella gestione degli appalti pubblici. Secondo l’orientamento espresso dal TAR Campania Salerno, sent. n. 228/2026, tale potere può essere legittimamente esercitato dal responsabile di fase, a condizione che la lex specialis della procedura (il disciplinare di gara) lo preveda espressamente.

Il dibattito giuridico nasce dal coordinamento tra le norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, la tesi restrittiva richiama l’art. 7, co. 1, lett. d), All. I.2, d.lgs. 36/2023, il quale attribuisce in via generale al RUP (Responsabile Unico del Progetto) la competenza ad adottare i provvedimenti di esclusione degli operatori economici.

Tuttavia, i giudici amministrativi, nella sentenza citata, hanno confermato la legittimità dell’operato di una stazione appaltante che aveva demandato tale compito al responsabile di fase. Il ragionamento del Collegio si fonda sulla prevalenza delle previsioni contenute nel disciplinare di gara: se quest’ultimo attribuisce specificamente al responsabile di fase la competenza per l’esclusione, l’atto adottato non è viziato da incompetenza, nonostante la previsione generale dell’allegato al Codice.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è il riconoscimento di una certa autonomia organizzativa per la stazione appaltante. Sebbene il RUP rimanga la figura centrale ai sensi del d.lgs. 36/2023, la lex specialis può derogare alla concentrazione dei poteri in capo a quest’ultimo, distribuendo competenze specifiche (come l’esclusione) ai responsabili delle singole fasi di gara.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale verificare sempre il contenuto del disciplinare di gara prima di sottoscrivere un provvedimento di esclusione. Se si opera come responsabile di fase, la legittimità dell’atto dipende dalla delega espressa contenuta nella lex specialis. In assenza di tale previsione, il potere di esclusione resta in capo al RUP ai sensi dell’art. 7, All. I.2 del d.lgs. 36/2023, onde evitare annullamenti in sede giurisdizionale e potenziali profili di responsabilità amministrativa.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Disciplina degli Appalti Pubblici. È un caso di studio perfetto per illustrare il rapporto tra norme generali (il Codice) e norme speciali della procedura (lex specialis), nonché per approfondire le figure introdotte dal d.lgs. 36/2023, come il RUP e i responsabili di fase previsti dall’Allegato I.2.

PAROLE CHIAVE

RUP, Responsabile di fase, Esclusione operatore economico, d.lgs. 36/2023, Lex specialis, Disciplinare di gara, TAR Campania.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. TAR Campania Salerno, sent. n. 228/2026: Sentenza che chiarisce la legittimità dell’esclusione disposta dal responsabile di fase se prevista dal disciplinare.
  2. Art. 7, co. 1, lett. d), All. I.2, d.lgs. 36/2023: Norma che individua nel Responsabile Unico del Progetto (RUP) il soggetto competente per le esclusioni.
  3. d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici): Quadro normativo di riferimento per la gestione delle procedure di affidamento.

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