Il riconoscimento facciale dinnanzi all’AI Act: sfide e prospettive - stato -

Regolamento UE 2024/1689: l’AI Act vieta il riconoscimento facciale “in tempo reale” per sorveglianza di massa

CONTENUTO

Il quadro normativo europeo sull’Intelligenza Artificiale trova il suo pilastro nel Regolamento UE 2024/1689 (noto come AI Act). Tale provvedimento disciplina in modo rigoroso l’utilizzo del riconoscimento facciale, ponendo un divieto generale all’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico per finalità di sorveglianza di massa.

Il legislatore europeo ha qualificato tali pratiche come ad alto rischio per i diritti fondamentali, ammettendo tuttavia delle eccezioni tassative. L’uso di tali tecnologie è consentito solo in casi estremamente limitati, legati al contrasto di reati gravi e subordinatamente all’ottenimento di una specifica autorizzazione.

La delicatezza della materia è confermata anche dalla giurisprudenza internazionale. Il caso britannico Bridges v South Wales Police ha infatti evidenziato come l’impiego di tali sistemi, in assenza di una solida base legale e di adeguate garanzie, possa sfociare nell’illegittimità. Le analisi dottrinali (tratte da BIODIRITTO, Federalismi, Processo penale e giustizia) sottolineano la necessità di bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con la tutela della privacy e della dignità umana.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico dell’entrata in vigore dell’AI Act è la cristallizzazione di un regime di “divieto con riserva”. Le pubbliche amministrazioni e le forze di polizia non possono procedere a una sorveglianza biometrica indiscriminata, dovendo operare solo entro i confini delle deroghe previste per la prevenzione di minacce specifiche e gravi, sempre sotto il controllo di un’autorità terza.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il personale tecnico e amministrativo operante in settori legati alla sicurezza urbana o all’informatizzazione deve astenersi dall’adottare o acquistare software di sorveglianza biometrica che non rispettino i requisiti del Reg. UE 2024/1689. L’adozione di sistemi vietati può comportare responsabilità amministrativa e disciplinare, oltre a potenziali profili di danno erariale derivanti dall’acquisto di tecnologie non utilizzabili o sanzionabili dalle autorità di controllo.
  • Per il Concorsista: il tema ricade pienamente nelle prove di Diritto Amministrativo (Digitalizzazione della PA e Codice dell’Amministrazione Digitale) e Diritto dell’Unione Europea. È essenziale collegare l’AI Act al principio di legalità e alla gerarchia delle fonti, distinguendo tra sistemi “vietati”, “ad alto rischio” e “a rischio minimo”.

PAROLE CHIAVE

AI Act, Regolamento UE 2024/1689, Riconoscimento facciale, Identificazione biometrica, Sorveglianza di massa, Privacy, Diritti fondamentali.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Regolamento UE 2024/1689 (AI Act): Regolamento europeo che disciplina lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale, stabilendo divieti per l’identificazione biometrica remota in tempo reale.
  2. Caso Bridges v South Wales Police: Precedente giurisprudenziale britannico che ha censurato l’uso del riconoscimento facciale per carenza di base legale e garanzie adeguate.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli