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ANAC n. AG/1/2015/AP: Il subappalto necessario è istituto generale applicabile anche ai servizi

CONTENUTO

L’istituto del subappalto necessario (o qualificante) non è circoscritto al solo ambito degli appalti di lavori, ma trova piena applicazione anche nel settore degli appalti di servizi. Tale orientamento si fonda sulla natura di istituto generale di matrice proconcorrenziale, volto a favorire la massima partecipazione alle gare pubbliche consentendo agli operatori economici di integrare i requisiti mancanti tramite il ricorso a soggetti terzi qualificati.

Secondo quanto espresso nel parere ANAC n. AG/1/2015/AP del 4 febbraio 2015, la possibilità di ricorrere al subappalto per sopperire alla carenza di requisiti di partecipazione è legittima anche nei servizi, purché non vi sia un divieto espresso della lex specialis. La giurisprudenza amministrativa ha confermato tale impostazione, come rilevabile nelle pronunce del TAR Milano n. 2641/2021 e del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 878/2021.

Il ragionamento giuridico sotteso stabilisce che, in assenza di limitazioni esplicite nel bando di gara, l’amministrazione non può precludere l’utilizzo di questo strumento, che garantisce l’apertura del mercato e la concorrenza tra le imprese.

CONCLUSIONI

Il subappalto necessario è un modulo organizzativo ammesso anche negli appalti di servizi. Esso permette alle imprese sprovviste di determinati requisiti tecnici o professionali di partecipare validamente alla procedura, a patto di dichiarare in fase di offerta il ricorso al subappalto e a condizione che il bando non ne escluda espressamente l’utilizzo.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: In fase di predisposizione della lex specialis e di successiva valutazione delle offerte, è necessario considerare il subappalto necessario come uno strumento ordinario. Il RUP o i componenti della commissione di gara non possono escludere un concorrente che ricorra al subappalto per i servizi, a meno che il bando non contenga un divieto specifico e motivato. L’erronea esclusione di un concorrente basata sulla mancata applicabilità dell’istituto ai servizi potrebbe generare contenzioso e responsabilità per l’ente.
  • Per il Concorsista: Il tema ricade nella materia del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina dei Contratti Pubblici e ai requisiti di partecipazione. È fondamentale collegare l’istituto ai principi di favor participationis e concorrenza, distinguendolo dal subappalto “facoltativo” ed evidenziando la sua funzione di integrazione dei requisiti.

PAROLE CHIAVE

Subappalto necessario, appalti di servizi, ANAC, proconcorrenzialità, requisiti di partecipazione, lex specialis.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Parere ANAC n. AG/1/2015/AP del 4 febbraio 2015: Atto di indirizzo che sancisce l’applicabilità del subappalto necessario anche ai servizi in ottica proconcorrenziale.
  2. TAR Milano n. 2641/2021: Sentenza che conferma l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’istituto negli appalti di servizi.
  3. TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 878/2021: Precedente giurisprudenziale che ribadisce la legittimità del subappalto necessario per i servizi in assenza di divieti nel bando.

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