TAR Bologna, Sez. I, sent. del 18 agosto 2021, n. 756.
Le statuizioni della Consulta recate dalla sentenza n. 132 del 2017 circa la necessità di separazione delle funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e di controllo con quelle di amministrazione attiva in tema di attribuzione delle funzioni agli enti strumentali regionali preposti al rilascio di autorizzazioni ambientali non sono applicabili alla normativa di cui alle leggi regionali intervenute in subjecta materia, trattandosi di competenze connotate da discrezionalità di tipo tecnico senza che vengono in rilievo funzioni tipicamente discrezionali spettanti agli organi politici.