Cons. Stato n. 1425/2025: il termine per il “soccorso istruttorio in senso stretto” non è sempre perentorio se inferiore a 10 giorni
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1425/2025, è intervenuto per chiarire la natura dei termini assegnati dalla stazione appaltante nell’ambito del cosiddetto “soccorso istruttorio in senso stretto”.
Secondo il dettato dell’ art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, la pubblica amministrazione assegna all’operatore economico un termine per integrare o chiarire la documentazione presentata. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: qualora il termine fissato dalla stazione appaltante risulti inferiore ai 10 giorni previsti dalla legge, tale termine non deve essere considerato necessariamente perentorio.
Il ragionamento dei giudici amministrativi si fonda sulla necessità di superare rigidi formalismi che potrebbero ostacolare l’efficienza dell’azione amministrativa. Il superamento di un termine non perentorio, infatti, non invalida l’atto, poiché la procedura deve essere letta in coerenza con i nuovi pilastri del Codice dei Contratti Pubblici:
- Il Principio del Risultato (art. 1, d.lgs. 36/2023), inteso come l’obiettivo prioritario dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;
- Il Principio della Fiducia (art. 2, d.lgs. 36/2023), che valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari e la correttezza degli operatori economici.
CONCLUSIONI
La sentenza n. 1425/2025 attenua il rigore decadenziale nelle gare d’appalto, stabilendo che la scadenza di un termine breve (sotto i 10 giorni) assegnato per il soccorso istruttorio non comporta l’automatica esclusione del concorrente o l’invalidità della procedura. L’obiettivo è garantire che la sostanza dell’offerta e la qualità del contraente prevalgano su meri errori temporali minimi.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’esercizio dell’attività di RUP o di componente della commissione di gara, occorre valutare con estrema cautela l’esclusione di un operatore che abbia superato un termine breve assegnato ex art. 101. L’adozione di atti espulsivi basati su termini non perentori potrebbe generare contenzioso e responsabilità, contrastando con l’obbligo di perseguire il “risultato” amministrativo.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici. È fondamentale memorizzare la distinzione tra soccorso istruttorio e i principi generali del d.lgs. 36/2023, in particolare il collegamento tra l’istituto del soccorso (art. 101) e i principi di risultato e fiducia (artt. 1-2).
PAROLE CHIAVE
Soccorso istruttorio, d.lgs. 36/2023, Consiglio di Stato, Principio del risultato, Appalti pubblici, Termine perentorio.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1425/2025: Sentenza che chiarisce la non perentorietà del termine inferiore a 10 giorni nel soccorso istruttorio.
- Art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023: Norma che disciplina il soccorso istruttorio in senso stretto e l’assegnazione dei termini.
- Art. 1, d.lgs. 36/2023: Codificazione del Principio del Risultato come criterio interpretativo e applicativo.
- Art. 2, d.lgs. 36/2023: Definizione del Principio della Fiducia nell’azione amministrativa.

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