Il valore stimato della procedura concorre alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100. - Giurisprudenzappalti https://share.google/PVpYk8TZlEQjzAJdz

Il valore stimato della procedura concorre alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100. - Giurisprudenzappalti Il valore stimato della procedura concorre alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100. - Giurisprudenzappalti

Cons. Stato n. 2144/2026: il valore stimato della procedura limita la discrezionalità sui requisiti speciali ex art. 100

CONTENUTO

Il principio di proporzionalità nell’individuazione dei requisiti di gara rappresenta un confine invalicabile per l’attività della Pubblica Amministrazione. Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2144 del 16/03/2026), il valore stimato della procedura di affidamento deve necessariamente concorrere alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione.

L’orientamento espresso chiarisce l’applicazione dell’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Sebbene l’art. 100, comma 12, sembri concedere alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli tipizzati (idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecnico-professionale), tale potere non è assoluto.

La giurisprudenza evidenzia che:

  • I requisiti speciali devono essere calibrati in base al valore economico dell’appalto.
  • Richieste di fatturato globale eccessive o riferimenti a contratti analoghi sproporzionati rispetto all’entità dell’affidamento violano i principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.
  • La stazione appaltante ha l’obbligo di individuare e indicare con precisione tali requisiti nel corpo della lex specialis, evitando restrizioni ingiustificate che possano limitare indebitamente la platea dei concorrenti.

In sintesi, la proporzionalità al valore stimato funge da parametro di legittimità: un requisito “fuori scala” rispetto all’importo a base di gara rende l’atto amministrativo illegittimo e suscettibile di annullamento.

CONCLUSIONI

La sentenza riafferma che la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei bandi deve essere guidata dalla razionalità economica. Il valore stimato del contratto non è solo un dato contabile, ma il perno attorno al quale devono ruotare i criteri di selezione, garantendo la massima partecipazione possibile senza rinunciare alla qualificazione degli operatori.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: In fase di redazione del bando o del disciplinare di gara, è necessario motivare adeguatamente la richiesta di requisiti speciali, assicurandosi che non superino i limiti della proporzionalità rispetto al valore stimato. Una definizione errata dei requisiti espone l’amministrazione a ricorsi dinanzi al TAR e a potenziali profili di responsabilità per il rallentamento della procedura.
  • Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nella disciplina del Diritto Amministrativo e della contrattualistica pubblica (D.Lgs. 36/2023). È fondamentale conoscere l’art. 100 e saperlo collegare ai principi generali del Codice, in particolare quelli di accesso al mercato e di concorrenza.

PAROLE CHIAVE

Articolo 100 D.Lgs. 36/2023, Requisiti speciali di partecipazione, Valore stimato dell’appalto, Proporzionalità, Codice dei Contratti Pubblici, Consiglio di Stato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 36/2023, art. 100: Disciplina i requisiti di ordine speciale (capacità professionale, economica e tecnica) per la partecipazione alle gare.
  2. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2144 del 16/03/2026: Sentenza che sancisce la necessaria correlazione tra valore stimato della gara e requisiti di partecipazione.
  3. D.Lgs. 36/2023, art. 100 comma 12: Norma riguardante la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi, soggetta al limite della proporzionalità.

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