Illegittimità costituzionale trasferimento ai comuni delle bonifiche di siti contaminati

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, il quale aveva trasferito ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune.

Pertanto l’art. 5 citato non trova più applicazione dal 27 luglio 2023 (giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale).

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