Ilva, illegittima l'ordinanza di stop del sindaco: assente il pericolo imminente

Buongiorno,

il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021 ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020 con la quale aveva ordinato ad Arcelor Mittal S.p.a. e Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria , nelle rispettive qualità di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico “ex Ilva”, di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla "sospensione/fermata" delle attività dello stabilimento. Per il Consiglio di Stato, il potere di ordinanza d’urgenza è stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, ribaltando anche la sentenza di primo grado del Tar Lecce che invece aveva respinto il ricorso delle due società.

In breve: Il Consiglio di Stato non ha sposato la tesi principale delle società appellanti, secondo cui deve escludersi ogni spazio di intervento del Sindaco in quanto i rimedi predisposti dall’ordinamento, nell’ambito dell’ autorizzazione integrata ambientale(AIA) che assiste l’attività svolta nello stabilimento, sarebbero idonei a far fronte a qualunque possibile inconveniente.
I giudici hanno tuttavia ritenuto che quel complesso di rimedi (compresi i poteri d’urgenza già attribuiti al Comune dal T.U. sanitario del 1934, i rimedi connessi all’AIA che prevedono l’intervento del Ministero della transizione ecologica e le norme speciali adottate per l’Ilva dal 2012 in poi) sia tale da limitare il potere di ordinanza del Sindaco , già per sua natura “residuale”, alle sole situazioni eccezionali in cui sia comprovata l’inadeguatezza di quei rimedi a fronteggiare particolari e imminenti situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Vincenzo
sentenza Consiglio di Stato n.4802 del 23.06.21.pdf (716,3 KB)