Impegno di spesa

Buongiorno,vorrei un chiarimento. Nell art 183 del tuel dove tratta l impegno di spesa, al comma 8 dice:
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Il mio dubbio è, con il citato responsabile della spesa che ha l obbligo di accertamento, è inteso il responsabile del servizio finanziario che appone il visto di regolarità o il responsabile del servizio che adotta la determina? Grazie a chi risponderà

Ciao Chiara, il responsabile della spesa è il dirigente/responsabile del settore che ha le risorse assegnate dal PEG e che quindi è autorizzato ad impegnare la spesa. In prima battuta, secondo la norma è dunque competenza di questo organo il controllo di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’impegno rispetto agli stanziamenti di cassa. La determina contenente l’impegno di spesa viene quindi inviata al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto (art 183 comma 7 del Tuel) e qui trova applicazione l’art. 153, comma 5 “Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”. In seguito a questo controllo, viene rilasciato o meno il visto di regolarità contabile. La problematica va inquadrata nella più generale esigenza di mantenere da un lato gli equilibri di bilancio e dall’altra di evitare incagli nei pagamenti o un eccessivo ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
Ciao e buono studio
Fiorenza

4 Mi Piace

@Fiorenza_Bianchini sempre preziose precisazioni.
Approfitto per chiederti un ulteriore e delicato chiarimento sul significato del controllo di compatibilità del programma di pagamenti rispetto a gli stanziamenti di cassa.

La verifica dello stanziamento di cassa è limitata al momento previsionale?

Sul sito della Regione Toscana ho trovato questa definizione:
“Stanziamento di cassa:
lo stanziamento di cassa indica l’ammontare complessivo della liquidità movimentabile su quel determinato capitolo, in particolare per le entrate indica la somma di denaro che si PREVEDE di incassare durante l’esercizio finanziario sul capitolo, per le spese indica invece la somma di denaro che si PREVEDE di pagare durante l’esercizio”.

Ne consegue che in sede di controllo vi potrebbe essere lo stanziamento ma non la liquidità effettiva, perché magari le entrate non sono state versate, e ciononostante il responsabile non incorrerebbe in responsabilità avendo verificato la disponibilità della previsione di stanziamento.

Per compatibilità con lo stanziamento di cassa si intente lo stanziamento di cassa per la spesa, giusto?

Spero di essere stato chiaro.

Ti ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Giacomo

Ciao Giacomo, ottima osservazione, ti ringrazio per lo spunto.
Le previsioni di bilancio sono di competenza e anche di cassa per il primo esercizio finanziario compreso nel bilancio. Dunque abbiamo stanziamenti previsti sia per competenza che per cassa, sia per l’entrata che per la spesa, con dettaglio per capitolo per il primo anno. Questa duplice previsione si fa per garantire la sostenibilità finanziaria dei cronoprogrammi di spesa; tieni conto che normalmente le entrate si realizzano principalmente nel secondo semestre dell’anno, dunque è ragionevole prevedere maggiori sforzi di spesa in quella parte dell’anno, con lo scopo di ridurre il più possibile la necessità di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria, che hanno un costo in termini di interessi passivi. Venendo alla tua domanda, il controllo si fa sulla compatibilità della spesa con gli stanziamenti di cassa previsti sul capitolo, ma il responsabile del servizio finanziario è responsabile della gestione della liquidità complessiva dell’ente: ciò comporta una puntuale verifica dell’effettiva presenza di liquidità sul conto di tesoreria. In mancanza, è sua responsabilità attivare soluzioni alternative per reperire la liquidità necessaria a far fronte al pagamento delle fatture, che come sai, devono essere pagate puntualmente per evitare penalizzazioni derivanti dal peggioramento dei tempi di pagamento e dall’aumento dello stock del debito.
Spero di aver chiarito, in caso contrario domanda pure.
Saluti e alla prossima,
Fiorenza

Grazieee Fiorenza🙏🏻.

Quindi, il responsabilità della spesa prima di impegnare si limita a verificare che i pagamenti del relativo impegno da assumere (competenza) siano conformi alla previsione (Stanziamento) di cassa.

Il responsabile del servizio finanziario entra in ballo nel controllo di liquidità effettiva.

Quello che non capisco ancora è questo: se autorizzo spesa per 1000 (competenza) come è possibile che poi lo stanziamento di cassa non sia compatibile ( perché ad esempio fissato a 900) con l’importo dei due agamenti dell’impegno che vado ad assumere?

Grazie di cuore per l’attenzione

Ciao Giacomo,
gli stanziamenti di cassa in genere non corrispondono a quelli di competenza per via dei residui attivi e passivi, che comportano movimenti finanziari in entrata ed in uscita in esercizi finanziari diversi da quelli di esigibilità delle rispettive obbligazioni. A proposito menzionerei anche il fondo di riserva di competenza ed il fondo di riserva di cassa da cui è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.
Non so se ho chiarito il tuo dubbio,
grazie a te,
Fiorenza

Grazie di cuore Fiorenza, soprattutto per la precisazione sul fondo di riserva🙌🏻.
Giustamente lo stanziamento di cassa di un esercizio può essere maggiore di quello di competenza per gli impegni, perché vi possono essere i pagamenti dei residui passivi degli esercizi precedenti.
Quindi, ad esempio, stanzio 1000 di competenza e 1200 di cassa per i pagamenti.
Quello che non mi è chiaro è come lo stanziamento di cassa possa essere inferiore rispetto allo stanziamento di competenza.
In quel caso vi sarebbe incompatibilità tra programma dei pagamenti degli impegni e stanziamento di cassa.
In altri termini: com’è possibile che stanzio 1000 di competenza per spesa(impegni) e poi 900 di cassa per i pagamenti?

Sto facendo confusione su qualcosa?

Grazie infinite per la tua attenzione e ti auguro una buona giornata.

Ciao Giacomo, gli stanziamenti del bilancio di competenza si riferiscono ad entrate che si prevede di accertare e spese che si prevede di impegnare (obbligazioni giuridiche perfezionate); gli stanziamenti del bilancio di cassa sono invece relativi ad entrate che si prevede di incassare e spese che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio, indipendentemente dall’esercizio in cui vengono accertate ed impegnate.
Gli impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento sul capitolo ma possono essere imputati in esercizi successivi, dunque il pagamento si farà in altri esercizi (il tuo esempio è quindi un caso possibile). Il cronoprogramma della spesa si definisce in base agli esercizi di imputazione della spesa: ne consegue che le previsioni di cassa si fanno anche in base a contratti stipulati in anni precedenti.
Mi rendo conto che non è un concetto immediato, ma se tieni a mente le fasi dell’entrata e della spesa e il principio della competenza finanziaria potenziata, si riesce.
Saluti
Fiorenza

1 Mi Piace

Grazie di cuore per la pazienza e l’attenzione Fiorenza.
Ti auguro un buon weekend!!!

1 Mi Piace