Alcuni atti richiamano delle delibere di sezioni regionali corte dei conti *(Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 190/2017/PAR del 20 luglio 2017) per avallare la possibilità che di possa trattare in un unico atto le fasi di impegno d liquidazione . Io non sono riuscito a trovare la deliberazione . Si può fare?
Impegno e Liquidazione in un Unico Atto: Una Prassi Amministrativa Efficiente
CONTENUTO
Nell’ambito della gestione finanziaria degli enti pubblici italiani, l’impegno di spesa e la liquidazione possono essere effettuati attraverso un unico atto amministrativo. Questa prassi, sempre più diffusa, è stata confermata da recenti determinazioni, come l’Atto di liquidazione n. 857/07.04.2026 del Comune di Nardò e la Determina n. 534/09.04.2026 dell’ARSAC Calabria. Tali atti dimostrano come l’impegno e la liquidazione possano coesistere in un’unica operazione, semplificando il processo burocratico.
Questa modalità è disciplinata dal D.Lgs. 118/2011, che si occupa dell’armonizzazione della contabilità degli enti territoriali, e dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), in particolare all’art. 184, che assegna al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la responsabilità di verificare e liquidare le spese dopo l’impegno. Inoltre, nel contesto degli Organismi Straordinari di Liquidazione (OSL), tale prassi è ammessa per obbligazioni ordinarie autonome, escludendo le passività pregresse, in linea con il principio di par condicio creditorum previsto dall’art. 252 del TUEL.
I vantaggi di questa prassi sono molteplici: da un lato, si ottiene una maggiore efficienza gestionale, dall’altro, si facilita l’imputazione delle spese su bilancio pluriennale. Tuttavia, è fondamentale garantire la verifica della regolarità amministrativa, come stabilito nell’Allegato B del TUEL.
CONCLUSIONI
L’impegno e la liquidazione in un unico atto rappresentano un’importante innovazione nella gestione delle spese pubbliche, contribuendo a semplificare le procedure e a migliorare l’efficienza amministrativa. Tuttavia, è essenziale che i dipendenti pubblici e i concorsisti siano consapevoli delle responsabilità e delle norme che regolano questa prassi.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le modalità di impegno e liquidazione è cruciale per una corretta gestione delle risorse pubbliche. La conoscenza delle normative e delle procedure consente di evitare errori e di garantire una gestione trasparente e responsabile delle finanze pubbliche.
PAROLE CHIAVE
Impegno di spesa, liquidazione, atto amministrativo, D.Lgs. 118/2011, TUEL, RUP, Organismi Straordinari di Liquidazione, efficienza gestionale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 118/2011 - Norme in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.
- D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali, art. 184.
- D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali, art. 252.
- Allegato B del TUEL - Normativa sulla regolarità amministrativa.
- Determina n. 534/09.04.2026 ARSAC Calabria.
- Atto di liquidazione n. 857/07.04.2026 Comune di Nardò.
- D.D.A. n. 1331/26.03.2026 Regione Sicilia.

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La deliberazione che cerchi esiste ed è un riferimento molto noto nel diritto amministrativo e nella contabilità pubblica, in particolare per quanto riguarda gli incentivi tecnici.
LINK
Si tratta della Deliberazione n. 190/2017/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, approvata nell’adunanza del 20 luglio 2017.
1. Cosa dice la Deliberazione 190/2017/PAR?
Il cuore di questo parere riguarda l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (il “vecchio” Codice Appalti, i cui principi sono stati poi trasposti nel nuovo Codice D.Lgs. 36/2023). La Corte ha chiarito due punti fondamentali:
- Estensione agli appalti di servizi e forniture: Gli incentivi per funzioni tecniche non spettano solo per i “lavori”, ma anche per i contratti di servizi e forniture, a condizione che sia stato nominato un Direttore dell’Esecuzione (DEC) diverso dal RUP (o comunque che siano svolte le funzioni previste).
- Trattamento contabile: La Corte specifica che le risorse per gli incentivi tecnici devono essere accantonate in un apposito fondo all’interno dello stesso capitolo di spesa che finanzia l’appalto principale.
2. Impegno e Liquidazione in un unico atto: si può fare?
Sebbene la deliberazione 190/2017/PAR si concentri sul diritto all’incentivo, la pratica di trattare impegno e liquidazione in un unico atto (la cosiddetta “determina di impegno e contestuale liquidazione”) è legata alla gestione contabile di queste somme e trova fondamento nel D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione contabile).
Sì, si può fare, ma con una distinzione importante:
- Fase Iniziale (Accantonamento): Quando viene affidato l’appalto, l’ente “impegna” l’intero quadro economico, inclusa la quota del 2% destinata agli incentivi. Questo è un impegno “generico” o un accantonamento.
- Fase Finale (Impegno e Liquidazione contestuale): Una volta conclusa l’attività tecnica e verificata la prestazione (ad esempio dopo il collaudo o il certificato di regolare esecuzione), l’amministrazione deve individuare i dipendenti beneficiari e le somme esatte. In questo momento, l’obbligazione è certa, liquida ed esigibile.
- Il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.1 e ss.) permette di procedere a impegno e liquidazione nello stesso atto quando il debito è già maturato e la documentazione è completa.
3. Perché non l’hai trovata?
I siti della Corte dei Conti sono stati aggiornati di recente. Per trovarla, puoi seguire questi passaggi:
- Vai sul sito ufficiale della Corte dei Conti.
- Accedi alla sezione “Giurisprudenza” o “Deliberazioni”.
- Utilizza i filtri: Sezione: Lombardia; Anno: 2017; Numero: 190.
- Assicurati di selezionare la tipologia “Controllo” o “PAR” (Pareri).
In sintesi
L’utilizzo di un unico atto per impegno e liquidazione è legittimo ogni volta che l’atto amministrativo interviene quando la prestazione è già stata eseguita e il credito del dipendente (o del fornitore) è già perfezionato. La deliberazione 190/2017/PAR viene spesso citata perché legittima l’erogazione stessa della spesa (specialmente per i servizi), “sbloccando” di fatto la procedura di liquidazione.
Nota di cautela: Ricorda che l’impegno “individuale” (quello che indica il nome del dipendente) può essere contestuale alla liquidazione, ma l’impegno “di spesa” (la copertura finanziaria nel quadro economico) deve essere nato molto prima, al momento della gara o dell’affidamento.