Impegno e liquidazione

Buongiorno, ho un dubbio. Presupposti:

  • con l’impegno di spesa vincolo una spesa a fronte di un’obbligazione giuridicamente perfezionata (dunque, secondo il diritto civile, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile), verificando, tra l’altro, l’ammontare della stessa;
  • con la liquidazione individuo, a fronte della resa della prestazione regolare e rispondente alla richiesta, detemrino la somma “certa e liquida da pagare”, a norma dell’art. 184 tuel.
    So che nella pratica la concretezza della prestazione (es. fornitura con applicazione di uno sconto, o minore rispetto alla quanittà prevista) determina questa seconda individuazione della somma, ma come conciliare i due concetti a livello teorico?
    Io propenderei per identificare la somma certa e liquida al momento dell’impegno, con una sorta di £rideterminazione" in sede di liquidazione, ma non so se concettualmente questo ragionamento sia corretto.
    Graize
    Ilaria

Non vedo il problema.

Io ho impegnato 100 per avere 2 computer funzionanti.
Me ne consegni 1 quindi la liquidazione è NON AVVIENE (perchè la prestazione non è conforme e ti contesto l’intera prestazione) o è parziale e corrisponde al vantaggio economico che potrebbe essere 50 ma anche solo 40 o 30 secondo prudente apprezzamento del dirigente.

Ogni caso è a se. Sicuramente non potrò liquidare più di quanto impegnato.

Buongiorno,
intanto grazie per la risposta. Il mio problema non è sulla pratica, ma di teoria: ho 2 momenti diversi in cui il credito è certo, liquido ed esigibile. Chiaramente si distinguono perchè uno precede e uno segue la prestazione, d’accordo. Ma come inquadrarlo a livello di diritto civile? La liquidità è sia ex ante che ex post?
grazie ancora
Ilaria

Non hai due momenti in cui il credito e certo, è solo nella liquidazione che si determina l’ammontare della somma “certa e liquida da pagare”, nei limiti dell’impegno assunto come ti ha risposto il prof. Nell’impegno c’è “l’indicazione della somma da pagare”, secondo l’allegato 4/2 del dlgs 118/2011, guarda il punto 5. Certo e liquido sono due concetti differenti.