Impianti soggetti a certificazione di sicurezza

Buongiorno.
Se non erro si è detto che per uno spettacolo pubblico non necessita conseguire l’agibilità di cuiall’art. 80 TULPS se:

  1. l’area non sia recintata o anche delimitata da fabbricati;
  2. non vi siano strutture spcificamente destinata allo stazionamento del pubblico (anche semplici sedie);
  3. non vi siano impianti soggetti a certificazioni;
  4. le attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, non siano installate in aree accessibili al pubblico.
    Ciò premesso:
  • cosa si intende per impianti soggetti a certificazione. Ad esempio un impianto scenico con strutture metalliche alte 5 o 6 metri portanti carichi sospesi, rientra nella casistica?
  • cosa si intende per area delimitata da fabbricati. Ad esempio una piazza contornata da abitazioni?
  • le attrezzature elettriche per non essere accessibili al pubblico devono essere transennate oltre che protette?
    Grazie per le rispsote
1 Mi Piace

La teoria è quella che hai descritto, poi è tutto da prendere con le molle. Per gli impianti, la norma parla, genericamente, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico. Questa condizione, è una di quelle per non applicare l’art. 80 TULPS.

Come detto altre volte, il DM 18/08/96 è finito per diventare anche un regolamento applicativo dell’art. 80 TULPS.

Il Titolo IX del DM indica (è un richiamo scontato) la necessita, anche per i luoghi all’aperto senza strutture né recinti, della dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati. Lo stesso per le eventuali strutture sceniche: occorre l’idoneità statica delle strutture allestite

Quindi, non vedo particolari specificazioni per gli impianti soggetti a certificazione.

Per il resto, nella norma non trovi ulteriori dettagli. Non accessibili significa che è impossibile accedervi : occorrerebbe il “dolo” da parte di chi accederebbe.

Come hai detto tu, un evento in una piazza di un centro storico gremita di folla è sicuramente da valutare come ricadente nell’art. 80 TULPS. Le piccole vie di esodo potrebbero neppure essere sufficienti