Impianto carburanti - attivita' di autorimessa

Volevo sapere se l’attività di autorimessa, rientra tra le attività integrative a impianto di distribuzione carburante. In pratica il titolare di un impianto ha intenzione di creare all’interno dell’area di servizio un’autorimessa a cielo aperto, a pagamento. Il cliente accede nell’area dopo aver ritirato un ticket da una macchina erogratrice (la vettura puo restare in sosta anche diversi giorni). L’uscita dall’autorimessa è consentità, previo pagamento, soltanto se il conducente dimostra di aver usufruito di un servizio dell’impianto carburanti (rifornimento carburante, consumazione al bar/tavola calda, ecc.). E’ consentita tale attività?

L’attività di autorimessa è disciplinata dal DPR 480/2001, che nulla dice in merito al tuo quesito.

Premesso che va verificata la compatibilità urbanistica (destinazione d’uso) tra l’attività di autorimessa e l’area del distributore, l’attività rientra tra quelle “integrative” se è previsto da una norma regionale.
In Lombardia ad esempio l’art. 87-ter della l.r. 6/2010 disciplina le attività commerciali sempre ammesse presso i distributori, e tra queste non c’è l’autorimessa.

Per quanto attiene al vincolo di usufruire di un servizio dell’impianto per l’uso del parcheggio ho qualche perplessità. Nulla vieta a un esercente di mettere a disposizione un parcheggio privato ai suoi clienti, né di prevedere che il parcheggio sia a pagamento (come servizio in più).
Ma non sta esercitando un’attività di autorimessa ai sensi del citato DM…

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Quando Lei scirve “Ma non sta esercitando un’attività di autorimessa ai sensi del citato DM…”, vuole intendere che, secondo quanto previsto dal DPR 480/2001, si tratta di un’area scoperta in cui sostano i veicoli e dunque non trova applicazione il Dpr sopracitato. Pertanto, sempre in caso di area scoperta, non va presentata Scia? Grazie

L’attività di autorimessa è disciplinata dal DPR 480/2001 e per tale attività è dovuta la SCIA.
Non rileva se l’area è scoperta o coperta, ma il servizio erogato.

Quanto da me scritto va letto nel contesto:

Nulla vieta a un esercente di mettere a disposizione un parcheggio privato ai suoi clienti, né di prevedere che il parcheggio sia a pagamento (come servizio in più).
Ma non sta esercitando un’attività di autorimessa ai sensi del citato DM…

Un PE che mette a disposizione dei suoi clienti (e solo dei suoi clienti) un servizio di parcheggio che è vincolato all’acquisto della consumazione a mio avviso non rientra tra le attività disciplinate dal citato DPR. Altri esempli classici sono i parcheggi a pagamento che alcuni supermercati mettono a disposizione dei clienti (per uscire devi esibire lo scontrino del supermercato) oppure quelli degli alberghi (tipici in centro città).

Se invece è un servizio di rimessa a tutti gli effetti allora serve sicuramente la SCIA.
Rammenta che ante DPR 480/2001 gli “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture” erano normato dall’articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Titolo III Capo II “Degli esercizi pubblici”.

Sono d’accordo con Alberto. Manca una definizione univoca di “rimessa” ma è chiaro che si tratta di un esercizio professionale aperto al pubblico con custodia ed eventuali servizi aggiuntivi. Può essere esercitata congiuntamente ad altre attività come il distributore

Desidero porre all’attenzione degli esperti un altro aspetto, quello dei “locali”.
Per l’attività di rimessa di veicoli né il DPR n. 480/2001 (attività di rimessa di veicoli), né il d.lgs. 222/2016 - punto 86 -(attività di autorimessa) menziona il termine locali e quindi sembrerebbe ricompresa in tale attività anche quella esercitata su area scoperta. Di contro la Corte di Cassazione penale - sentenza n. 7720 del 27/5/1998 e la definizione di autorimessa contenuta nel D.M. 1/02/1986 sembrerebbero escludere dal campo di applicazione del DPR n° 480/2001 le autorimesse su area scoperta. Inoltre nella modulistica unificata standardizzata in proposito adottata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, e presente dal portale impresainungiorno, prevede unicamente la possibilità di indicare la tipologia dimensionale di superficie complessiva coperta.

La normativa sulla prevenzione incendi è logico che usa una definizione concernente locali chiusi perché all’aperto non si applica la prevenzione incendi.

Se c’è conformità urbanistica, perché non esercitare un’attività all’aperto? Non vedo le ragioni giuridiche per dire no.

Inoltre, vedi l’art. 28, comma 8 del DL 98/2011:

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, È SEMPRE CONSENTITO IN TALI IMPIANTI:

a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

c) LA VENDITA DI OGNI BENE E SERVIZIO, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.