Impianto sportivo con foresteria

Scusate… avevo sbagliato la sezione in cui avevo inserito il quesito :see_no_evil:,
Ho un problema collegato all’avvio di attività ricettiva presso un impianto sportivo, ossia:

i proprietari di impianto sportivo di campi da golf, hanno ottenuto un permesso di costruire per ristrutturazione delle strutture e realizzazione di foresteria. Ad oggi, lavori quasi ultimati, il tecnico della società, chiede come fare per avviare l’attività di “foresteria”, chiedendomi a quale tipo di attività ricettiva, ai sensi della LRT 86/2016, deve fare riferimento, tenuto conto che comunque sarà un’attività ricettiva con camere di lusso, con cambio giornaliero della biancheria, e che la destinazione d’uso dell’immobile è sportiva…
Potreste darmi un aiuto…
Grazie

La tipologia “foresteria” non prevista dalla LR toscana. La cosa che, concettualmente si avvicina, è la casa per ferie. Trattasi di struttura ricettiva per l’ospitalità collettiva aperta ai soggetti indicati nella SCIA. Nel tuo caso potrebbero essere i tesserati sportivi e famiglie. Come tutte le strutture di questa tipologia, è qualcosa che va al di fuori dei normali canali commerciali e che sottende l’assenza del fine di lucro: è aperta al pubblico ma non in modo generico. Tuttavia, occorre una destinazione d’uso conforme, certo non è ammissibile nella civile abitazione (qua è il comune che regola la cosa). Il DPGR 47R/2018 detta i requisiti minimi per gli ambienti ma questo non significa che non si possa dare vita a qualcosa di lussuoso

La definizione: Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

In alternativa, se la destinazione d’uso è conforme, possono anche aprire un vero e proprio albergo ma la gestione implica l’esercizi di un’attività di impresa, con finalità di lucro. Un vero e proprio pubblico esercizio con tutti crismi. Poi, magari, nella gestione delle prenotazioni, possono dare priorità a certi avventori a scapito di altri. Su punto, però, vedi l’art. 187 del reg. TULPS (riguardante i pubblici esercizi):
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.