Ecco una sintesi ragionata con punti salienti dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione Sez. Lavoro n. 6525/2026
Oggetto della decisione
- Abuso nella reiterazione di contratti a termine nella PA (LSU/stabilizzazione)
- Danno comunitario da precarizzazione
- Effetti della stabilizzazione sul diritto al risarcimento
- Impatto della nuova normativa (“legge salvainfrazioni”)
Fatti essenziali
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Lavoratrice ex LSU → contratti a termine reiterati dal 2001 al 2019 (≈18 anni)
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Chiede:
- nullità dei termini
- trasformazione a TI
- risarcimento (danno comunitario + ulteriori danni)
- differenze retributive
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Stabilizzazione avvenuta solo nel 2019
Iter processuale
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Tribunale: rigetto totale
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Appello: accoglimento solo differenze retributive
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Cassazione (prima):
- riconosce possibile abuso del termine
- richiama diritto UE (Dir. 1999/70, CGUE Sibilio)
- introduce tema del danno comunitario presunto
- richiede verifica sulla stabilizzazione “sanante”
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Rinvio (Appello):
- accerta abuso (superati 36 mesi)
- ma ritiene illecito sanato dalla stabilizzazione 2019
- quindi niente risarcimento
Motivi di ricorso in Cassazione (attuale)
1. Stabilizzazione non “sanante”
- Troppo tardiva (dopo 18 anni)
- Non prevedibile né tempestiva
- Non può azzerare retroattivamente il danno
2. Errore su domande assorbite
- Domande (retributive, progressioni, ecc.) dovevano essere riesaminate
- Il giudizio di rinvio è prosecuzione del processo
3. Omessa valutazione di ulteriori danni
- perdita di chance
- mancata partecipazione a concorsi
- differenze economiche
Nodo centrale della decisione
La Cassazione individua un problema sistemico nuovo:
rapporto tra:
- giurisprudenza consolidata (SS.UU. 5072/2016 + Cass. 23373/2022)
- e nuova normativa 2024 (art. 36 d.lgs. 165/2001 modificato)
Nuova norma (“salvainfrazioni”): nuovo art.36, 5° comma,3° periodo TUPI
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Introduce indennità 4–24 mensilità
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Riconosce:
- danno da abuso
- salvo prova del maggior danno
Le due questioni decisive (rimessione)
La Corte NON decide, ma rimette a pubblica udienza due questioni cruciali:
1. Applicabilità nel tempo
La nuova norma si applica anche:
- ai rapporti pendenti?
- ai giudizi in corso?
2. Ruolo della stabilizzazione
Domanda chiave (molto rilevante):
La stabilizzazione:
- continua a escludere il risarcimento? (come da diritto vivente)
oppure
- la nuova norma riconosce SEMPRE il danno, anche se il lavoratore è stato stabilizzato?
La Cassazione evidenzia che la nuova legge:
- non menziona più la stabilizzazione
- quindi potrebbe aver superato il precedente orientamento
Principi già consolidati (richiamati)
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Abuso del termine nella PA → niente conversione, ma:
- danno presunto (comunitario)
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Stabilizzazione:
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può essere misura riparatoria, ma:
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solo se:
- nello stesso ente
- con nesso causale diretto
- in tempi ragionevoli
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Profili di grande rilevanza
Questa ordinanza è molto importante perché:
1. Possibile svolta giurisprudenziale
- Si mette in discussione il principio:
“stabilizzazione = niente risarcimento”
2. Centralità della nuova disciplina
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La norma 2024 potrebbe:
- rendere il danno automatico
- indipendente dalla stabilizzazione
3. Impatto enorme sulla PA
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riguarda:
- precari storici
- LSU
- stabilizzazioni ex Madia / d.lgs. 75/2017
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possibile:
riapertura del contenzioso risarcitorio
Massima (proposta)
“In tema di abuso nella reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione, la sopravvenuta modifica dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 impone di verificare se il diritto al risarcimento del danno da precarizzazione presunta sussista anche in presenza di successiva stabilizzazione del lavoratore, non essendo più espressamente prevista tale condizione quale causa di esclusione dell’indennità.”
In sintesi ultra-breve
- Accertato abuso (18 anni di precariato)
- Stabilizzazione nel 2019
- Dubbio: basta per escludere il risarcimento?
- Nuova legge → possibile cambio radicale
- Cassazione rimette a pubblica udienza
